L’indagine preliminare ed il difensore d'ufficio


L’interrogatorio del P.M.: tempi e modi.
Gli altri atti a cui ha diritto di assitere il difensore di ufficio
L’indagine preliminare  ed il difensore d'ufficio
La normativa di riferimento
Le norme dell’attuale codice che disciplinano la figura del difensore dì ufficio ed in particolare i suoi obblighi e le violazioni in caso di inadempimento sono:
- Art. 102 c.p.p. :il difensore d’ufficio, alla pari del difensore di fiducia, può nominare un sostituto, il quale esercita i diritti ed assume i doveri di difensore.
- Art. 105 c.p.p.: che prevede la competenza esclusiva del Consiglio dell’ordine forense per le sanzioni disciplinari relative all’abbandono della difesa o al rifiuto della difesa d’ufficio. E’ l’autorità giudiziaria a riferire al consiglio dell’Ordine i casi di abbandono o rifiuto della difesa, dando così avvio ad un procedimento disciplinare autonomo.
L’attuale regolamento, emesso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, che disciplina la difesa di ufficio prevede che in caso di assenze ingiustificate, in numero superiore a due in un anno, è prevista la sanzione della sospensione dall’elenco per un minimo di tre mesi.
Se il difensore viola uno degli obblighi previsti, il Consiglio dell’Ordine dispone la sospensione dell’iscritto dall’elenco dei difensori di ufficio pe run periodo non inferiore a sei mesi.
Infine l’irrogazione di un secondo provvedimento di sospensione, considerata anche la natura delle violazioni, determina la cancellazione da tutti gli elenchi dei difensori di ufficio ed il divieto di reiscrizione per un anno.
- Art.108 c.p.p.- disciplina la concessione del termine a difesa, disponendo che, nel caso di rinuncia, revoca, incompatibilità e nel caso di abbandono di difesa, il nuovo difensore (di fiducia) dell’imputato o quello designato d’ufficio che ne fa richiesta ha diritto ad un termine a difesa non inferiore a 7 giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento.

Ingresso nel processo del difensore d’ufficio
L’ingresso nel processo del difensore d’ufficio può avvenire in differenti momenti, a seguito di diverse situazioni, riassumibili nei seguenti 4 punti:
1) Con la nomina iniziale a seguito del compimento del primo atto garantito per il quale sia prevista l’assistenza del difensore.
2) Con la nomina in udienza quale sostituto ex art. 97, comma 4, c.p.p., a seguito dell’assenza del difensore di fiducia ovvero del difensore d’ufficio originariamente nominato.
3) Quando il difensore d’ufficio originariamente nominato si trovi in situazioni di incompatibilità oppure per gravi motivi abbia chiesto di essere esonerato dall’incarico. (art. 106 c.p.p.)
4) In caso di rinuncia al mandato o revoca da parte del difensore di fiducia e l’indagato/imputato non abbia provveduto a nominare altro legale di fiducia.
Il difensore ha l’obbligo di comunicare, tempestivamente e con qualsasi mezzo, la nomina ricevuta, deve prestare il suo patrocinio e qualora ne sia impedito deve comunica la sua assenza, onde consentire una sostituzione.

Indagini del Pubblico Ministero ed il ruolo del difensore d’ufficio
Nei casi in cui il PM deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, all’indagato viene inviata una informazione di garanzia.
E’, infatti, al compimento del primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere che il Pm notifica, ex art. 369 bis, la nomina del difensore d’ufficio che deve contenere informazioni circa l’obbligatorietà della difesa tecnica nel processo, il nominantivo del difensore d’ufficio, l’indicazione della facoltà di nominarne uno di fiducia, nonché l’indicazione dell’obbligo di retibuire il difensore d’ufficio.
Il pubblico ministero, qualora debba procedere a interrogatorio, ispezione o confronto, cui deve partecipare la persona indagata, la invita a presentarsi ex art. 375 c.p.p., individuando, se l’indagato è privo di un difensore di fiducia, un difensore d’ufficio.
Al difensore d’ufficio è dato avviso almeno 24 ore prima del compimento degli atti, ma nei casi di assoluta urgenza, è possibile per il Pm procedere anche prima del termine fissato dandone avviso al difensore senza ritardo o comunque tempestivamente.
Il PM può procedere all’interrogatorio dell’arrestato o del fermato dandone tempsitivo avviso al difensore di fiducia, ovvero in mancanza, al difensore di ufficio.
I verbali degli atti compiuti dal Pm e dalla PG ai quali il difensore ha il diritto di assistere possono essere esaminati ed estratti in copia nei 5 giorni successivi dal difensore, ex art. 366 c.p.p.
Nell’ambito delle indagini preliminari è possibile, inoltre, assumere informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (art. 350 c.p.p.).
In tal caso prima di procedere la polizia giudiziari invita la persona a nominare un difensore di fiducia, ma se ne è sprovvisto, stante l’obbligatorietà della difesa, provvede a nominarne uno ex art. 97 comma 3 c.p.p.
L’assistenza del difensore è infatti assolutamente necessaria, ed il difensore ha l’obbligo di presenziare al compimento dell’atto
Se il difensore non è reperibile o non è comparso, la polizia giudiziaria richiederà al P.m. di nominarne uno ex art. 97 comma 4.c.p.p.
Nel caso si dovesse procedere senza difensore, delle notizie ed indicazioni assunte è vietata ogni documentazione o utilizzazione.
E’ possibile procedere anche all’assunzione di informazioni dalle persone imputatate in un procedimento connesso o di un reato collegato ed anche questi, se privi di difensore di fiducia, verranno immediatamente assistiti da un difensore d’ufficio.
Il difensore ha inoltre facoltà di assistere, ex art. 356 c.p.p., senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti di perquisizione locale o personale, ex art. 352 c.p.p., nonché agli accertamenti urgenti sui luoghi sulle cose o sulle persone, ex art.354 c.p.p.

Richiesta di archiviazione ed opposizione
Art. 408 c.p.p. Qualora il pubblico ministero ritenga che l’accusa sia infondata, perché non esistono elelmenti idonei a sostenere l’accusa in giudizio ex art. 125 att.c.p.p., presenta richiesta di archiviazione al giudice.
L’avviso della richiesta è notificato alla persona offesa che abbia dichiarato di voler essere informata circa l’eventuale archiviazione.
Dalla data di notifica dell’avviso la persona offesa o il suo difensore hanno, nel termine di dieci giorni, la facoltà di prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.
Art.409 c.p.p. Fuori dai casi in cui è presentata l’opposizione il giudice se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Il decreto è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare.
Se, viceversa, non accoglie la richiesta, il giudice fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al PM, alla persona offesa ed all’indagato.
A seguito dell’udienza se il giudice ritiene necessarie ulteriori indagini le indica con
ordinanza, o viceversa dispone con ordinanza che entro dieci giorni il pubblico ministero formuli l’imputazione. Entro due giorni dalla formulazione dell’imputazione, il giudice fissa con decreto l’udienza preliminare.
Art. 410 c.p.p.
Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.

L’ordinanza di archiviazione è ricorribile per Cassazione solo nei casi di nullità previsti dall’art. 127 comma 5.

Articolo del:


di Avv. Luigi Scialla

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