Le immunità delle organizzazioni internazionali


Il diritto internazionale attribuisce alle organizzazioni internazionali delle immunità e dei privilegi
Le immunità delle organizzazioni internazionali
Le organizzazioni internazionali rappresentano l’unione di più soggetti di diritto internazionale, sono dotate di un proprio ordinamento e di propri organi ed istituzioni, hanno come obiettivo il conseguimento delle finalità comuni ai membri che le costituiscono, sono costituite su base paritaria, in quanto sono fondate sull’uguaglianza degli Stati membri sono costituite da una pluralità di membri.
Si rileva che il diritto internazionale, vista la loro soggettività internazionale, attribuisce alle organizzazioni internazionali delle immunità e dei privilegi, che hanno come obiettivo quello di permettere alle organizzazioni di svolgere le loro funzioni liberamente, senza interferenze da parte di altri Stati, in particolare da parte dello Stato in cui hanno la sede e di perseguire gli scopi posti dall’atto costitutivo, sono immunità a carattere funzionale.
E’ necessario precisare che, riguardo all’immunità della giurisdizione di cognizione, tali organizzazioni ne godono solo per le attività inerenti fini istituzionali.
Vi sono dei pareri discordanti circa le funzioni coperte da immunità, pertanto è preferibile trattare e verificare caso per caso, in alcuni casi è necessario l’intervento di un giudice nazionale che interpreti l’atto costitutivo dell’organizzazione e valuti quali funzioni rientrano nell’immunità e quali non vi rientrano.
E’ doveroso evidenziare che per alcune attività l’immunità non sussiste e precisamente per attività di carattere commerciale e industriale, brevetti e contratti, altre attività che non sono riconducibili allo scopo dello statuto.
L’organizzazione è sempre libera di rinunciare all’immunità.
Bisogna evidenziare che i beni dell’organizzazione sono acquistati con le risorse finanziarie di tutti gli Stati membri, perciò possono o potrebbero essere sottoposte alla riappropriazione degli Stati; questo, preclude qualsiasi tipo di misura esecutiva o cautelare.
Si evince pertanto che anche nel caso in cui vi sia una sentenza di condanna pronunciata a conclusione di un procedimento nei riguardi dell’ente, viene esclusa la giurisdizione rispetto alle misure esecutive e cautelari, anche nel caso in cui si ritiene che non sussistano le immunità dalla giurisdizione di cognizione, o nel caso in cui l’organizzazione ha rinunciato alla citata immunità.
Vi possono essere però degli accordi che possono prevedere delle eccezioni, in genere viene attuato nei casi di esecuzioni sentenze arbitrali, nei casi di incidenti stradali che coinvolgono veicoli delle organizzazioni al fin e di agevolare l’indagine per prevenire ed evitare per futuro altri incidenti.
L’organizzazione, inoltre gode anche dell’inviolabilità della sede, degli archivi e dei documenti dell’organizzazione, pertanto gli agenti dello Stato non possono introdursi nella sede se non hanno le necessarie autorizzazioni dello Stato, questo al fine di proteggere la sede da eventuali atti esterni che possano minarne la sicurezza e l’incolumità del personale dell’organizzazione stessa.
A tali organizzazioni sono riconosciute anche delle esenzioni fiscali, dalle imposte dirette sui beni, sui fondi e sui redditi ad essa inerenti.
E’ importante evidenziare che godono delle immunità anche i funzionari delle organizzazioni internazionali, al fine di garantire il libero svolgimento delle attività dell’organizzazione, rappresentano un’estensione delle immunità diplomatiche rilevanti dagli atti istitutivi dell’ente, dagli accordi multilaterali, dagli accordi di sede.
Si evince pertanto che tali funzionari godono della inviolabilità personale da ogni atto coercitivo o limitativo della loro libertà da parte delle autorità relative alle attività ufficiali, lo Stato perciò ha l’obbligo di proteggere tali funzionari anche nelle missioni da eventuali attentati alla sicurezza e deve prevederli e reprimerli.
Questi funzionari godono, inoltre, di una immunità dalla giurisdizione; nel campo penale è totale se rientra nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali; è limitata nel campo civile, in quanto è difficile che un funzionario nello svolgimento delle sue funzioni possa incorrere in un illecito civile.
I funzionari inoltre godono dell’esenzione fiscale, proprio con riferimento al principio di uguaglianza tra gli Stati membri dell’organizzazione. Si precisa, però, che gli altri redditi del funzionario sono soggetti a tassazione, anche la remunerazione di servizi di cui esso fruisce nello Stato sede dell’ente.
E’ importante evidenziare che possono essere importati ed esportati in esenzione doganale e fiscale, tutto quello che è destinato ad uso personale e della famiglia, in quanto godono di facilitazioni valutarie e di cambio.
Si evince che tali immunità sono concesse nell’interesse dell’organizzazione a cui il funzionario appartiene, pertanto l’ente può sempre rinunciarvi o autorizzare il funzionario a rinunciarvi.

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di Dott.ssa Anna De Filippo

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