Sponsorizzazione A.S.D./S.S.D.


Inquadramento fiscale della sponsorizzazione A.S.D./S.S.D. e benefici
Sponsorizzazione A.S.D./S.S.D.
La tassazione ai fini delle imposte sui redditi
In forza dell’art. 2, comma 5, della l. n. 398 del 1991, il reddito imponibile delle associazioni sportive dilettantistiche viene determinato applicando all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività, fissato dall’art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 nella misura del 3 per cento, e aggiungendo l’intero importo delle plusvalenze patrimoniali.
Per effetto della disposizione di cui al comma 4 dell’art. 148 del t.u.i.r., si considerano sicuramente commerciali, tra gli altri citati, i proventi derivanti dalle prestazioni di pubblicità commerciale.
Ne consegue che i proventi derivanti sia dall’esercizio di pubblicità com- merciale che dall’esercizio di sponsorizzazione sono considerati commerciali e quindi assoggettati a tassazione. Ricorrendone le condizioni, il reddito imponibile viene determinato applicando, all’ammontare dei proventi con- seguiti nell’esercizio di attività commerciali, il coefficiente di redditività del 3 per cento.
L’aliquota Iva
In forza dell’art. 9, comma 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, le associazioni sportive dilettantistiche che optano per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge n. 398/1991, applicano, per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, le disposizioni previste dall’art. 74, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
L’art. 74, comma 6, prevede che, agli effetti della determinazione dell’Iva, la detrazione di cui all’art. 19 del d.P.R. n. 633 è forfettizzata con l’applicazione di una detrazione in via ordinaria pari al 50 per cento dell’imposta relativa alle operazioni imponibili.
Il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, intervenendo nel comma 6 dell’art. 74 del d.P.R. n.
633/1972, ha modificato la disciplina della detrazione Iva relativa alle prestazioni di Sponsorizzazione.
Per effetto delle disposizioni di cui al predetto decreto, una specifica percentuale di detrazione forfetizzata è prevista per le sole cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. Per queste prestazioni la detrazione compete in misura pari ad un terzo dell’imposta relativa alle operazioni stesse.
Le prestazioni di sponsorizzazione sono, pertanto, ricondotte nella regola generale della forfetizzazione della detrazione nella misura del 50 per cento.
La percentuale di detrazione forfetaria del 50 per cento per le operazioni di sponsorizzazione si rende applicabile a quelle per le quali la fattura è stata emessa successivamente al 13 dicembre 2014 (a condizione che prima non sia intervenuto il pagamento).
I benefici fiscali del soggetto che corrisponde il compenso
Il comma 8 dell’art. 90 della L. 289 del 2002 delinea le caratteristiche della spesa di pubblicità nell’ambito dei rapporti con associazioni sportive dilettantistiche ed enti equiparati.
Per il soggetto erogante è considerato, spesa di pubblicità il corrispettivo in denaro o in natura:
in favore dei seguenti enti: associazioni sportive dilettantistiche, società sportive dilettantistiche,
fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva; fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200 mila euro; volto alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante, mediante una specifica attività del beneficiario.
Fonte Manuale Operativo delle Associazioni

Articolo del:


di Fabio Vincitorio

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