Startup innovativa a costo zero


Maggiori agevolazioni fiscali per le startup innovative per favorire un maggior impulso negli investimenti in capitale di rischio
Startup innovativa a costo zero
L’art. 25 comma 2 del D.L. n. 179/2012 definisce startup innovativa la società di capitali, costituita anche sotto forma di cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione (circuito gestito da soggetti privati che permettono la negoziazione di strumenti finanziari quotati presso una o più borse nazionali).
La peculiarità di queste aziende è rappresentata dall'oggetto sociale che deve consistere nello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. La startup per poter essere considerata innovativa deve possedere, inoltre, alcuni requisiti generali previsti dalla sopracitata disposizione e soddisfare almeno uno dei seguenti criteri: (i) le spese di ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 15% del maggior valore fra costo e valore totale della produzione d’impresa; (ii) l’impiego di dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale; (iii) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico. Per incoraggiare la nascita e la crescita delle imprese innovative, la Legge di Bilancio 2017 ha rafforzato le agevolazioni fiscali previste per gli investimenti fiscali in startup innovative oltre ad aggiungere nuove disposizioni che prevedono la semplificazioni della fase di costituzione delle stesse.
Per questa tipologia di impresa sono molte le agevolazioni previste, tra queste, l’esonero dal versamento del diritto annuale, dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi all’iscrizione nel Registro delle imprese. Nell’ipotesi di perdita potrà godere di un regime speciale sulla riduzione del capitale, tra cui una moratoria di un anno per coprire le perdite superiori ad un terzo del capitale sociale. Le startup non sono inoltre soggette al test di operatività per verificare lo status di società di comodo. Oltre a ciò, in ambito di lavoro dipendente è stata realizzata una disciplina su misura che prevede per i primi 36 mesi l’assunzione del personale con contratti a tempo determinato con durata minima di 6 mesi. Al termine del periodo, il dipendente potrà essere assunto con un nuovo contratto di lavoro dipendente per una durata di 12 mesi, rinnovabile una sola volta per lo stesso periodo, dopodiché il collaboratore per continuare al lavorare dovrà essere assunto con contratto a tempo indeterminato. Questa disposizione favorisce in questo modo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro ed evita l’assunzione di forme contrattuali potenzialmente elusive.
A decorre dall’anno 2017, viene fissata al 30% la misura prevista sia per la detrazione dall’imposta per i soggetti IRPEF (in luogo del precedente 19%) sia per la deduzione dal reddito per i soggetti IRES (in luogo del precedente 20%), indipendentemente dalla tipologia di startup innovativa beneficiaria. A queste incentivi si aggiungono le deroghe previste a sostegno dell’impresa e alla gestione della crisi, ovvero, (i) accesso al Fondo di Garanzia per le PMI per facilitare l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie fino all’80%, sui prestiti bancari fino ad un massimo di 2,5 miglioni di euro; (ii) accesso ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, con esclusione in particolare, della procedura di fallimento (fail-fast).
Particolare rilievo ha assunto la semplificazione prevista per le startup innovative costituite nella forma di srl, per le quali è stata riconosciuta la possibilità di poter redigere l’atto costitutivo e lo statuto utilizzando un modello standard apponendo la firma digitale dai contraenti attraverso la piattaforma messa a disposizione dal registro imprese. Nello specifico tali atti sono redatti in forma elettronica e firmati digitalmente dal Presidente dell’assemblea e da ciascun dei soci che hanno approvato la delibera nel caso di società pluripersonale, o dall'unico socio nel caso di unipersonale. Tale procedura resta comunque facoltativa rispetto all’ordinaria modalità di costituzione con l’intervento del notaio.
Per il mantenimento dei requisiti è necessario aggiornare ogni sei mesi le informazioni fornite in sede di iscrizione alle sezione speciale, oltre all’attestazione del legale rappresentante entro 30 giorni l’approvazione del bilancio che certifica il possesso dei requisiti previsti dall’art. 25 comma 2 e 5 del D.L. 179/2012. Si ricorda infine che nell’ipotesi in cui la startup perda i requisiti e vienga cancellata dalla sezione speciale, potrà essere valutata la possibilità di poter iscrivere la società nella sezione del registro prevista destinata alle PMI innovative che offre agevolazioni simili ad un segmento più ampio di imprese.

Per qualsiasi informazione e chiarimento sull’argomento trattato o per fissare un appuntamento con i nostri esperti, UCS-CEA è sempre disponibile ai recapiti indicati nel profilo di studio.

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di Studio Ucs

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