Obblighi del committente - Decreto Fare


Responsabilità del committente nei confronti del personale dipendente da altre aziende
Obblighi del committente - Decreto Fare
Relativamente alla responsabilità del committente nei confronti del personale dipendente di altre imprese e, nello specifico, con riferimento a personale in forza a società cooperative e al contratto collettivo applicabile, negli ultimi tempi vi sono state diverse modifiche, spesso malamente coordinate tra di loro. Senza fare un excursus storico sulle problematiche, va detto che Il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Misure urgenti per infrastrutture e in materia di semplificazione amministrativa, fiscale e di giustizia civile", noto come Decreto Fare, (GU Serie Generale n.144 del 21-6-2013) in vigore dal 22 giugno 2013, è intervenuto nuovamente sulla responsabilità del committente fiscale negli appalti, riducendone però la portata.
L’art. 50 del decreto recita: <>. Cosa sta ad indicare la variazione evidenziata? Va ricordato che il comma 28 dell’articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 oggi modificato dal Decreto Fare, così recitava: "art. 28". In caso di appalto di opere o di servizi, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all’erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un’asseverazione dei soggetti di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all’articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido".
La modifica di cui al decreto fare attiene all’abolizione della solidarietà con solo riferimento all’IVA a carico del subappaltatore e dell’appaltatore. L’oggetto della modifica è pertanto solo relativa alla responsabilità solidale per i versamenti all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e sull’IVA per le prestazioni collegate, mentre resta pienamente la responsabilità solidale nei confronti degli obblighi previdenziali ed assicurativi e delle ritenute da lavoro dipendente. Ne consegue che resta assolutamente necessaria l’asseverazione da parte di professionisti abilitati per evitare l’applicazione di una responsabilità solidale (subappaltatore appaltatore) o di una responsabilità sanzionatoria (committente-appaltatore).
Come ben noto l’asseverazione non è altro che una autocertificazione con la quale il prestatore del servizio dichiara di aver regolarmente effettuato le ritenute di lavoro dipendente.
Decade pertanto la responsabilità fiscale solidale tra appaltatore e committente limitatamente al mancato versamento dell’Iva da parte degli imprenditori che sottoscrivono contratti d’appalto o di subappalto; di conseguenza, viene meno anche la sanzione a carico del committente. Resta invece la responsabilità condivisa per il mancato versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente per le prestazioni eseguite in costanza di subappalto fermo restando che responsabilità è esclusa se l’appaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore; tale documentazione come visto oltre che dall’asseverazione da parte dei professionisti abilitati può consistere anche nella asseverazione rilasciata dai CAF.
Come già accennato la tutela in concreto per l’appaltatore che per il committente è data dalla possibilità sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino all’esibizione della predetta documentazione.
Per quanto attiene l’aspetto sanzionatorio si sottolinea come l’inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti prescritti non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dal subappaltatore. Tale responsabilità, comunque, è limitata all’ipotesi in cui, pur in assenza della presentazione della documentazione, tali versamenti non risultino eseguiti dall’appaltatore o dall’eventuale subappaltatore.
Si sottolinea come sia prevista l’applicazione delle predette norme ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che operano nell’ambito di attività rilevanti a fini IVA, dai soggetti IRES, dallo Stato e dagli enti pubblici, escludendo le stazioni appaltanti.
In precedenza il comma 28 era stato sostituito dal comma 5-bis dell’art. 2, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, con il quale si prevedeva nel caso di appalto di opere o di servizi, la responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, per il versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto, ove non dimostrasse di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento.
L’Agenzia delle entrate con la circolare 2/E del 1° marzo 2013 ha fornito, dopo la precedente circolare n.40/E del 2012, ulteriori chiarimenti sulle problematiche interpretative sorte sull’articolo 13-ter del D.L. n. 83 del 2012. In particolare, per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione, è stato escluso che l’articolo 13-ter trovi applicazione soltanto in relazione ai contratti stipulati dagli operatori economici del settore edilizio, avendo invece una portata generale. Non rientrano nel campo applicativo della norma le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi (gli appalti di fornitura di beni, il contratto d’opera, il contratto di trasporto, il contratto di subfornitura, le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile)".
Con specifico riferimento al contratto di trasporto va però evidenziato quanto segue.
Con circolare n. 17 dell’11 luglio 2012, il Ministero del lavoro delinea, nel contesto organizzativo in materia di trasporti, le diverse fattispecie contrattuali, al fine di individuare l'esatto quadro regolatorio di volta in volta applicabile ed evitare fenomeni elusivi della normativa afferente alla responsabilità solidale (prevista in riferimento al contratto d’appalto), in particolare nell'ambito delle attività esternalizzate dalle aziende.
Come visto, in caso di appalto di opere o di servizi, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento (art. 29, co. 2, D.Lgs. n. 276/2003). Ciò premesso, il Ministero ha chiarito l’eventuale estendibilità alle tipologie contrattuali più frequentemente utilizzate nel settore dei trasporti, delle norme sulla responsabilità solidale tipiche del contratto d’appalto. Il contratto maggiormente utilizzato per il trasporto merci è quello del trasporto (art. 1678 c.c.), il cui oggetto è rappresentato dal trasferimento, verso corrispettivo, di persone o cose da un luogo ad un altro da parte del vettore e per il quale l'orientamento giurisprudenziale prevalente esclude l’applicazione la disciplina dell'appalto e, di conseguenza, la norma speciale sulla responsabilità solidale in ragione della tipicità di tale figura contrattuale.
Esiste, però, una particolare fattispecie negoziale, contemplata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, nella pratica denominata "appalto di servizi di trasporto", nella quale rientra l' attività per mezzo della quale il vettore si obbliga a trasferire, per un certo periodo di tempo, all'interno di una zona territoriale ben individuata, persone o cose da un luogo all'altro. Il dato caratterizzante tali fattispecie è la durata e costanza nel tempo delle prestazioni dedotte in contratto, le quali, non esaurendosi in sporadiche ed episodiche prestazioni di trasporto, vanno ad integrare un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente, per cui è stato sostenuto che debbano trovare applicazione le disposizioni che disciplinano il contratto di appalto.
Tale assunto è stato confermato dalla giurisprudenza (Corte d’Appello Torino 3 luglio 1991; Corte Costituzionale n. 386/1996).
Altra fattispecie contrattuale generalmente ricondotta dalla giurisprudenza nell'alveo della disciplina del contratto principale di trasporto è il "sub-contratto" di trasporto o subvezione, molto frequente nella prassi commerciale. La disciplina applicabile in tale ipotesi è la stessa prevista per il contratto di trasporto, a nulla rilevando, ai fini della qualificazione, il fatto che il trasportatore faccia ricorso a terzi per l'esecuzione del contratto stesso. In tale ipotesi, perciò, tra il vettore ed il sub vettore non sussiste alcuna responsabilità solidale (Cassazione Civ. Sez. IlI, 10 gennaio 2008, n. 245).
Ampia diffusione trova anche il contratto di spedizione (art. 1737 c.c. e ss.), contratto tipico con cui un soggetto (spedizioniere) si obbliga a concludere un contratto di trasporto in nome proprio e per conto dell'altro contraente (mandante). Lo spedizioniere rimane generalmente estraneo alla regolarità dei rapporti di lavoro dei dipendenti del trasportatore che ha eseguito il trasporto stesso. Ed anche quando lo spedizioniere materialmente assuma in prima persona l'obbligazione del trasporto, a lui faranno capo gli obblighi ed i diritti del vettore (art. 1741 c.c), così da rientrare nell'ambito di applicazione della normativa in tema di contratto di trasporto. In sostanza, dunque, il criterio distintivo tra il contratto di appalto e di trasporto, è l'assunzione o meno di un insieme di obbligazioni contrattuali non rinvenibili e non riconducibili alla sola disciplina del trasporto, quali "le obbligazioni derivanti dalla gestione per conto del committente di un 'attività imprenditoriale complessa da organizzarsi in maniera stabile sulla base dell'esigenza manifestata dallo stesso committente, tale per cui la prestazione dedotta in contratto vada ben oltre il solo trasferimento delle cose da un luogo ad un altro" (Cass. n. 11430/1992 e. n. 5397/1979).
Di qui, è chiaro che nell'ipotesi di appalto di servizi o anche del contratto di logistica, ovvero qualora risulti prioritaria la prestazione di servizi o di altre attività ad essi connesse (quali stoccaggio, catalogazione della merce, gestione della stessa all'interno del magazzino, promozione, vendita e commercializzazione dei prodotti trasportati, etc.) rispetto alla prestazione di mero trasporto, è sempre ravvisabile sine dubio il regime di responsabilità solidale espressamente prevista in capo al committente imprenditore o datore di lavoro e all'appaltatore.
Da ultimo va evidenziato come la Responsabilità Solidale viene ancora e recentemente ritoccata anche dal c.d. Decreto Lavoro, ovvero il DL 28 giugno 2013, n. 76 "Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche’ in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti", pubblicato in GU n.150 del 28-6-2013, in vigore dal 28 giugno. L’articolo 9 del Decreto Lavoro, rubricato "Ulteriori disposizioni in materia di occupazione", recita: "Le disposizioni di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. Le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le disposizioni dei contratti collettivi di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell’appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi".
Pertanto adesso la solidarietà tra committente e appaltatore trova applicazione anche ai compensi ed agli obblighi di natura contributiva e assicurativa in favore di lavoratori con contratti di natura autonoma, fatta eccezione per i contratti di appalto delle Pubbliche Amministrazioni.
Nello specifico, il decreto apporta tre importanti novità alla responsabilità solidale:
1. l’estensione del regime della responsabilità solidale negli appalti - previsto dall’articolo 29, comma 2 del decreto legislativo n. 276/2003 - ai lavoratori con contratto di lavoro autonomo;
2. la precisazione che la responsabilità solidale non si applica negli appalti stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001;
3. le possibilità di deroga da parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro limitatamente agli obblighi di tipo retributivo ma non su quelli contributivi e assicurativi. Gli accordi nell’ambito dei Ccnl per derogare in materia di solidarietà si possono applicare solo agli aspetti retributivi, mentre sono invece esclusi gli obblighi previdenziali e assicurativi.
Riepilogando quanto ad ora visto:
a) Sussiste la responsabilità solidale del committente stante la tipologia contrattuale in essere da codesta azienda;
b) La responsabilità è relativa agli obblighi di natura retributiva - contributiva e assicurativa;
c) La responsabilità è contenuta nei limiti dell’ammontare dovuto dal committente;
d) Vi è esonero di responsabilità a fronte di certificazione attestante l’adempimento delle obbligazioni;
e) I Ccnl possono derogare alla responsabilità solo per gli aspetti retributivi.


Articolo del:


di Vito S. Manfredi

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