Nuovo Accordo Stato-Regioni 07 Luglio 2016


Disciplina la Formazione per Responsabili ed Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione
Nuovo Accordo Stato-Regioni 07 Luglio 2016
Il 7 Luglio 2016 è stato approvato, tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, il nuovo accordo per la individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione.
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/08/19/16A06077/sg
La revisione era ormai improcrastinabile, in quanto risultava già di fatto superato, a seguito del D.Lgs. 81/2008 nonché, tra gli altri, dagli accordi del 21.12.2011 e dall’accordo sull’uso delle attrezzature da lavoro. Lo stesso non si limita a individuare durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per RSPP e ASPP, ma come lo stesso modifichi ed integri altri accordi che coinvolgono, in un modo o nell’altro, tutti i soggetti del sistema di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’accordo amplia il numero dei titoli di studio validi ai fini dell’esonero dalla frequenza dei moduli A e B, senza alcun riferimento, alla presenza, nei piani di studio. Inoltre, in uno dei suoi punti di massima ambiguità, va oltre, prevedendo l’esonero dai moduli A,B e C (?) per coloro che siano in possesso di un certificato universitario attestante "... il superamento di uno o più esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma ... presenti contenuti ... del presente accordo", con una formulazione quantomeno ambigua, che certamente determinerà problemi interpretativi.
L’accordo ha il merito di chiarire quali siano i requisiti minimi che devono possedere le associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro per svolgere attività formativa, individuandone il criterio scriminante nell’essere "comparativamente più rappresentative sul piano nazionale", con ciò ponendo un freno alle tante associazioni, costituite a livello locale, che non avranno più titolo a svolgere la formazione in materia di sicurezza sul lavoro. Di contro cancella il requisito della pregressa esperienza almeno biennale per gli enti formativi di diretta emanazione delle associazioni di categoria, che potranno svolgere attività formative, in materia di sicurezza, semplicemente se accreditati dalle Regioni. Disposizione che lascia molto perplessi, in quanto l’accreditamento regionale spesso si basa esclusivamente su valutazioni asettiche relative alla struttura ospitante i corsi (aule) e non ai contenuti degli stessi ed alla professionalità e formazione dei docenti coinvolti. Rende obbligatorio, per tutti i docenti, ad eccezione per Primo Soccorso (Medico) e per la Prevenzione Incendi (Nessun requisito!!!!), il possesso del requisito di "formatore", unica eccezione è prevista per i datori di lavoro con funzione di DLSPP che potranno formare i propri dipendenti. Risulta quindi più che evidente e palese come un’area d’intervento prioritaria fosse proprio quella riguardante questa categoria di datori di lavoro vista la possibilità di svolgere in autonomina l’attività formativa e considerando anche le esigue ore di aggiornamento previste che non garantiscono il livello corretto di attenzione al problema (approfondimento con altro ariticolo).
L’accordo prevede modifiche al numero massimo di partecipanti alle formazioni dei corsi dei moduli A, B e C (RSPP/ASPP) ed alla tipologia di fruizione degli aggiornamenti.
Lascia perplessi, in tale sintesi, l’assenza degli aggiornamenti per i corsi antincendio: in contrasto con quanto definito dall’art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (articolo peraltro sanzionabile con l’arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro) e dalla Circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento VVF del 23/02/2011 soprattutto, in contrasto con la filosofia delle norme attuali che prevede l’aggiornamento continuo per tutti i soggetti coinvolti in materia di prevenzione.
Altro punto, definibile incostituzionale, è il punto 9.1 che modifica l’allegato XIV del D.Lgs. 81/08 eliminando il limite di 100 partecipanti nei convegni di aggiornamento CSE/CSP al fine di armonizzarlo con quanto valido per i corsi RSPP senza alcun vincolo sul numero massimo dei partecipanti, ma la sola evidenza della presenza tramite la tenuta di un registro.
Come risulta evidente, alcune modifiche apportate implicitamente al D.Lgs. 81/08 appaiono incostituzionali dal momento che un Accordo Stato Regioni non può modificare una norma di rango superiore.
L’accordo presenta, inoltre, una serie di lacune che renderanno la sua applicazione difficoltosa e che lo renderà certamente oggetto di interventi interpretativi, guide applicative, chiarimenti e modifiche.

Articolo del:


di Geom. Roberto Giacon

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