Il divieto della fecondazione eterologa è incostituzionale


Con la sentenza n. 162/2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale il divieto di effettuare la fecondazione eterologa
Il divieto della fecondazione eterologa è incostituzionale
Il 9 aprile 2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale il divieto, previsto dalla legge 40/2004, di effettuare la fecondazione eterologa, negando alle coppie sterili la possibilità di ricorrere a gameti provenienti da uno stesso donatore. Dal 19 giugno 2014, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, diventa esecutiva la predetta sentenza della Consulta. Con il deposito della sentenza n. 162/2014 vengono spiegate le motivazioni a fondamento della decisione.

Il divieto per le coppie sterili di ricorrere all'eterologa è privo di adeguato fondamento costituzionale e "la scelta di tale coppia di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia dei figli", concernendo la sfera più intima ed intangibile della persona umana, "è espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi" e come tale "non può che essere incoercibile, qualora non vulneri altri valori costituzionali".

Tuttavia, la bocciatura del divieto di fecondazione eterologa va riferita "esclusivamente" al caso in cui "sia stata accertata l'esistenza di una patologia che sia causa irreversibile di sterilità o di infertilità assolute". Tali "circostanze" devono "essere documentate da atto medico e da questo certificate". Il ricorso alla fecondazione eterologa "non diversamente da quella di tipo omologo, deve, inoltre, osservare i principi di gradualità e del consenso informato", si legge nella sentenza.

I parametri costituzionali che si assumono violati dal vigente divieto di fecondazione eterologa sono gli artt. 2, 29 e 31 della Costituzione nella parte in cui il divieto normativo oggetto di doglianza non garantisce alle coppie cui viene diagnosticato un quadro clinico di sterilità o infertilità irreversibile, il diritto fondamentale alla piena realizzazione della vita privata familiare e il diritto di autodeterminazione in ordine alla medesima.
Avv. Saverio Giannella Pigini

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di Avv. Saverio Giannella Pigini

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