Manipolazione dell’Euribor, nullità delle clausole


La nullità porta con sé l’obbligo per la banca di ripetizione dell’indebito percepito
Manipolazione dell’Euribor, nullità delle clausole
Con la decisione del 4 dicembre 2013 del caso AT.39914[1], la Commissione Europea ha sanzionato per 1,7 miliardi di euro Barkleys, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland e Société Générale, per aver posto in essere un accordo di cartello volto a manipolare l’Euribor, in violazione degli artt. 101 TUFE e 53 EEA. L’Euribor è un tasso medio d’interesse, calcolato giornalmente, con cui le cd "banche di riferimento" effettuano le operazioni interbancarie di scambio di denaro nell’area Euro. L’indice è spesso imposto al cliente nei contratti bancari per quantificare gli interessi dovuti. Pertanto, il tasso in questione costituisce un elemento che per relationem integra questi negozi. È indubbio, allora, che l’accertamento dell’accordo fraudolento ha delle implicazioni su tutti quei contratti che rimandano all’Euribor, stipulati negli anni in cui le Banche condannate manipolavano l’interesse, ossia tra il settembre 2005 e il marzo 2009. Ogni volta che i contraenti rinviano a una fonte esterna per determinare il regolamento contrattuale, la fonte è recepita nel negozio e, quindi, diventa essa stessa parte del contenuto. Come è noto, a mente dell’art. 1346 cc., l’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile, pena la nullità dello stesso. Nel caso di specie, l’illiceità di uno degli indici utilizzati per computare l’interesse dovuto, comporta che l’intero interesse sia illecito, in quanto contrario a norma imperativa che vieta gli accordi tra imprese che hanno come oggetto o effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza sul mercato. L’illiceità ha come conseguenza la nullità della pattuizione, stante il giudizio di disvalore normativo. L’illiceità della clausola che determina i parametri che fissano l’interesse dovuto non travolge, però, l’intero contratto, ma la sola clausola inerente agli interessi. La nullità in parte qua della statuizione porta con sé l’obbligo per la banca di ripetizione dell’indebito percepito e, a mente dell’art. 1284 co.2 cc., la debenza da parte del cliente dei soli interessi legali, salvo il caso in cui le parti abbiano convenuto espressamente altri indici su cui parametrare il corrispettivo, in caso d’inutilizzabilità dell’Euribor. L’ammissibilità di siffatti procedimenti contro gli istituti di credito, anche se non rientranti nel cartello, è stata ribadita di recente dal Tribunale Civile di Milano[2]. Nel febbraio 2014, L’attore aveva citato la Banca con cui aveva concluso un contratto di finanziamento, i cui interessi erano stati calcolati rinviando al’Euribor, sostenendone la nullità. Il Tribunale, nel rigettare la domanda attorea, specifica che la decisione è dovuta al mancato assolvimento dell’onere probatorio circa la sussistenza dell’intesa volta a falsare la concorrenza. Si legge, infatti, che l’onere della prova di un illecito antitrust grava sulla parte che ne assume l’esistenza.. a eccezione del caso in cui sia già stato oggetto di positivo accertamento da parte dell’autorità amministrativa a ciò deputata...; e ancora, la conoscenza in dettaglio dell’accertamento compiuto dalla Commissione Europea costituisce infatti la condicio sine qua non per ogni ulteriore valutazione...[della] eventuale incidenza sui rapporti... La pubblicazione sul sito istituzionale della decisione della Commissione, avvenuta a fine 2016, apre le porte alla possibilità di avvalersi dell’accertamento.

[1] http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39914/39914_8021_6.pdf
[2] Trib. Milano, sez spec. Impresa,sent. n.7884/2016.

Articolo del:


di Avv. Michele Zanchi

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse