Liquidazioni Iva periodiche


Pubblicata la bozza del modello e delle istruzioni per la comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche Iva
Liquidazioni Iva periodiche
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul suo sito internet la bozza del modello e delle istruzioni per la comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche Iva.
La periodicità, sia per contribuenti con liquidazione Iva mensile che con liquidazione Iva trimestrale, è trimestrale. Il primo invio telematico dovrà avvenire entro il prossimo 31 maggio: entro tale data dovranno essere comunicati i dati relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017. Dovranno essere comunicate tutte le liquidazioni, sia con saldo a credito, sia con saldo a debito. Non è ancora stato chiarito se debbano essere trasmesse anche le liquidazioni a zero, ovvero senza registrazioni nel periodo.
I contribuenti con liquidazione Iva mensile dovranno compilare (oltre al frontespizio) tre moduli VP (uno per ciascun mese del trimestre) che verranno poi inviati telematicamente con un unico file.
I contribuenti con liquidazione Iva trimestrale dovranno compilare (oltre al frontespizio) un unico modulo VP da inviare telematicamente.
A tale adempimento dovrà poi seguire l’invio (sempre telematico) dei dati delle fatture attive e delle fatture passive registrate nel trimestre di riferimento. In riferimento a tale ultimo adempimento è prevista la proroga (comma 14 ter del decreto Milleproroghe) per l’invio dei dati (per il solo primo anno di applicazione) con cadenza semestrale.

Quindi per il 2017 le scadenze saranno:
1. Liquidazioni Iva - art. 21 bis DL 78/2010 modificato del DL 193/2016
- 31 maggio 2017 - liquidazione Iva del primo trimestre 2017 (contribuenti mensili e trimestrali)
- 16 settembre 2017 - liquidazione Iva del secondo trimestre 2017 (contribuenti mensili e trimestrali). La scadenza è prorogata al primo giorno lavorativo successivo e quindi al 18 settembre.
- 30 novembre 2017 - liquidazione Iva del terzo trimestre 2017 (contribuenti mensili e trimestrali)
- 28 febbraio 2018 - liquidazione Iva del quarto trimestre 2017 (contribuenti mensili e trimestrali)
Omessa o incompleta presentazione
Le istruzioni ministeriali, reperite sul sito dell’Agenzia delle entrate, prevedono: "L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, comma 2-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471)".
Soggetti esonerati
Ai sensi dell’art. 21 bis del DL 78/2010 sono esonerati dagli adempimenti in parola i soggetti che non presentano la Dichiarazione Iva annuale o che non effettuano le liquidazioni periodiche (come ad esempio i soggetti con contabilità forfettaria).

2. Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 del DL 78/2010)
Tale adempimento ha cadenza semestrale, almeno per il 2017. L’invio telematico dovrà avvenire entro le seguenti scadenze:
- 18 settembre 2017 - comunicazione dei dati delle fatture del primo semestre 2017
- 28 febbraio 2018 - comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017


Articolo del:


di Dott. Barbara Minisini

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