Diffamazione e social network


Circostanza aggravante o attenuata?
Diffamazione e social network
Con il passare degli anni e la scoperta di sempre nuove tecnologie, applicate all’utilizzo di internet, anche il moderno diritto penale è costretto ad aggiornarsi, attraverso una rivisitazione dei suoi innumerevoli istituti giuridici. Uno dei temi più interessanti, tra i tanti, è sicuramente la questione dell’applicabilità o meno dell’aggravante di cui all’articolo 595 co.3 del codice penale, in caso di diffamazione sui social network.
Il tema è di stretta attualità, viste le recenti pronunce della Suprema Corte, le quali hanno mostrato una sempre maggiore sensibilità, visto che la materia, come già accennato, è in continuo mutamento.
Ai sensi dell'art. 595 c.p., commette il reato di diffamazione chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione. Ai fini della configurabilità di tale reato è necessario che la persona offesa non sia presente o, almeno, che non sia stato in grado di percepire l'offesa; in caso contrario sono integrabili, rispettivamente, il reato di ingiuria (ora però depenalizzato) e il tentativo di ingiuria aggravata. Si tratta di un reato comune posto a tutela dell'onore in senso oggettivo, quale stima che il soggetto passivo riscuote presso i membri della comunità di riferimento.
Venendo ora al comma tre, oggetto di analisi: "se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro". Con una prima pronuncia (sentenza 4873/2017) la Cassazione ha definito sì facebook (uno dei più noti social network) un "mezzo di pubblicità", tuttavia non equiparandolo alla stampa, bensì incasellandolo nella seconda ipotesi del comma 3 (vale a dire "altro mezzo di pubblicità"), con la sentenza n. 8482/2017 gli ermellini hanno, pochi giorni fa, affermato a chiare lettere che: "l’uso dei social network, e quindi la diffusione di messaggi veicolati a mezzo internet, integra un`ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595 co.3 del codice penale, in quanto trattasi di condotta potenzialmente in grado di raggiungere un numero indeterminato o, comunque, quantitativamente apprezzabile di persone, qualunque sia la modalità informatica di condivisione e di trasmissione".
Qual è la conseguenza più importante?
Si può icasticamente asserire che la diffamazione su facebook risulti comunque "attenuata", dal momento che non può applicarsi la legge n. 47 del 1948 (meglio conosciuta come "legge sulla stampa"), seconda la quale, per la diffamazione aggravata dal fatto determinato, la reclusione va da un anno a sei anni.
Le pronunce ut supra hanno dunque il pregio di analizzare e proporre nuove interpretazioni di un ambito, molto spesso sottovalutato, che tuttavia è al centro della speculazione didattica e giurisprudenziale, in quanto sono tantissimi i casi che occupano i giudici dei tribunali di tutt’Italia.

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di Avv. Gianluca Iaione - Dott. P. G. Caputo

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