Contratti a distanza: il diritto di recesso


Ecco quali sono i diritti del consumatore in tema di recesso dei contratti a distanza
Contratti a distanza: il diritto di recesso
E’ definito contratto a distanza un qualsiasi contratto avente ad oggetto beni o servizi concluso senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore con l’impiego di una o più tecniche di comunicazioni a distanza (telefono, fax, internet).

Questa enunciazione è rinvenibile nella Direttiva Europea 2011/83/UE che, recepita, ha modificato il Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005) ed apportato un ampliamento della tutela del consumatore, chiaramente soggetto debole rispetto al professionista economicamente più forte, anche in relazione al diritto di recesso.

La volontà unilaterale di sciogliersi dal vincolo contrattuale con il venditore può essere esercitata dal consumatore senza la necessità di dover fornire alcuna motivazione inviando (a mezzo fax o raccomandata a.r. o altro mezzo indicato dal professionista) una dichiarazione contenente l’esplicita intenzione di recedere entro 14 giorni decorrenti dal giorno della conclusione del contratto per ciò che concerne i contratti di servizi o dal giorno del ricevimento del bene nel caso di contratti di vendita.

In particolare, per i contratti di vendita:
nel caso di beni multipli ordinati dal consumatore mediante un solo ordine e consegnati separatamente, il termine decorre dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell’ultimo bene;
nel caso di consegna di un bene costituito da lotti o pezzi multipli, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell’ultimo lotto o pezzo;
nel caso di contratti per la consegna periodica di beni durante un determinato periodo di tempo, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico del primo bene.

Quanto ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale, il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto.

A garanzia del consumatore la normativa prevede altresì l’obbligo da parte del professionista di informare preventivamente l’utente (cosiddetta informazione precontrattuale) sul diritto di "ripensamento".

Il consumatore che non viene informato prima della stipula del contratto, può recedere dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale.
Il termine scade quattordici giorni dopo il giorno in cui riceve le informazioni se queste gli vengono fornite entro dodici mesi dalla data di entrata del possesso del bene o dalla stipula del contratto.

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di Avv. Assunta Muti

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