Affidamento dei figli minori al padre


Sempre più numerosi i ricorsi con i quali i padri chiedono l'affidamento o la collocazione prevalente dei figli
Affidamento dei figli minori al padre
Se da un lato la Corte di Cassazione continua a seguire il principio nella "Maternal Preference" se non altro nell'affidamento dei figli in età scolare (si veda a questo proposito la recente senteza n. 18087 del 14.09.2016) o a disporre l'affidamento presso il padre solo nei casi di Sindrome di Alienazione Parentale (la c.d. PAS), la giurisprudenza di merito dei Tribunali si orienta sempre più frequentemente in senso diverso.
Se da un lato, quindi la Suprema Corte parte dal presupposto che sia la madre il genitore più adeguato a occuparsi dei figli, non mancano provvedimenti emessi in sede di merito che riconoscono a entrambe i genitori piena parità di ruolo e di aspettative e dispongono l'affidamento o il collocamento dei minori presso il padre anche in assenza di un problema di "inadeguatezza" dell'altro genitore.
Citiamo come esempio l'ordinanza emessa in data 02.12.2016 dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania, dott. Lima, nella quale si afferma testualmente che "...vi è una tendenza diffusa ad affrontare il tema sulla base di un non confessato pregiudizio di fondo per il quale
- i figli piccoli sarebbero principalmente delle madri
- ai padri verrebbe solo consentito di esercitare i loro diritti/doveri
- il collocamento naturale dei figli dovrebbe essere presso la madre
- l'affidamento e/o il collocamento presso il padre dovrebbe ritenersi innaturale ed eccezionale e il provvedimento che lo dispone abbisognevole di motivazioni particolari e straordinarie.
Lo stato del diritto e dei principi etici generalmente condivisi nel nostro paese..." prosegue il provvedimento "...è, invece, al contrario, che:
- i figli sono di entrambi i genitori che hanno, con riferimento ad essi, uguali diritti e uguali doveri
- in mancanza di prove del contrario, entrambe i genitori si devono presumere idonei a esercitare le loro responsabilità e a divenire affidatari e/o collocatari dei figli
- i provvedimenti che dispongono l'affidamento e/o il collocamento dei figli presso i padri non richiedono motivazioni ulteriori e diverse rispetto a quelli che dispongono l'affidamento e/o il collocamento dei figli presso le madri..."
Sulla base di questa enunciazione di principio - che sembra scontata, ma che stando alle statistiche attuali non lo è affatto - e sulla scorta di approfondite indagini peritali, il Giudice di Catania dispone il collocamento presso il padre per il semplice motivo che la scelta di quest'ultmo "sembra preferibile" e non perché l'altro genitore sia inadeguato.
Si veda, a questo proposito anche un altra recente sentenza che, seppure in maniera meno incisiva, va nella direzione di negare rilevanza assoluta al principio della "maternal preference" in favore di una "gender neutral child custody laws" che punti sul criterio della neutralità del genitore affidatario e tenga conto esclusivamente del preminente interesse del minore.
La strada da percorrere verso il raggiungimento della completa parità è ancora lunga, ma è evidente che qualcosa sta cambiando e che la giurisprudenza sarà sempre più incline a recepire i cambiamenti in atto nella società che vedono i ruoli ricoperti dai genitori sempre più complementari e intercambiabili.

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di Avv. Marco Ranni

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