Abolizione dei Voucher: le alternative contrattuali


Con il Decreto Legge n. 25, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2017 è stata abolita la disciplina del lavoro accessorio.
Abolizione dei Voucher: le alternative contrattuali
Con il Decreto Legge n. 25, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2017, ed entrato in vigore lo stesso giorno, è stata abolita la disciplina del lavoro accessorio.

Le disposizioni di legge prevedono la possibilità che i buoni lavoro, meglio conosciuti come voucher, richiesti alla data di entrata in vigore del decreto per le relative prestazioni di tipo accessorio, possano essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.
Si tratta di una misura senz’altro drastica, che al momento lascia un vuoto legislativo per tutte quelle attività di lavoro occasionale e di modesta entità.
Nell’attesa che sia varata una disciplina specifica in tal senso, analizziamo le possibili alternative contrattuali per regolare i rapporti di lavoro strettamente occasionali.

Collaborazione coordinate e continuative
Secondo la definizione contenuta nell'art. 409 cod. proc. civ., la collaborazione coordinata e continuativa è quel rapporto di lavoro nel quale il collaboratore si impegna a compiere un'opera o un servizio, a carattere prevalentemente personale e in via continuativa, a favore del committente ed in coordinamento con quest'ultimo, ma senza che sussista alcun vincolo di subordinazione.
Si tratta di un rapporto di lavoro parasubordinato che si differenzia dal lavoro dipendente per assenza del vincolo di subordinazione, dal lavoro autonomo quale esercizio di un'arte o professione e dall'attività imprenditoriale per mancanza di un'organizzazione di mezzi.
Tale tipologia contrattuale, tuttavia, riguarda prestazioni che sono rese in piena autonomia organizzativa ed operativa e che quindi, per le prestazioni di lavoro occasionali tipicamente subordinate, non appare appropriata.

Somministrazione
Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata mette a disposizione di un’azienda utilizzatrice uno o più lavoratori, i quali svolgeranno l’attività lavorativa sotto la direzione e nell’interesse dell’utilizzatore.
Tale fattispecie seppur idonea a rispondere alle esigenze temporanee dei datori di lavoro, dati i numerosi adempimenti e gli oneri economici in capo all’azienda utilizzatrice, mal si concilia con le esigenze di semplicità ed economicità che un’attività residuale richiede.

Lavoro intermittente
Con questa fattispecie contrattuale il datore di lavoro ha la possibilità di richiedere delle prestazioni di lavoro "a chiamata" e quindi solo quando ne ha la necessità, senza alcun vincolo di continuità nel garantire la prestazione di lavoro. Vi è da sottolineare però che a tale tipologia si applica la normale disciplina dei rapporti di tipo subordinato e di conseguenza saranno da considerare tutti gli oneri contrattuali, contributivi e amministrativi, tipici del lavoro dipendente.
Il lavoro intermittente ad oggi appare il più confacente alle esigenze temporanee di prestazioni di lavoro occasionali delle aziende.

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di Mario Massimo D'Azeglio

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