La negoziazione assistita


Negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio
La negoziazione assistita
L'istituto della negoziazione assistita ha trovato ingresso nell'ordinamento giuridico italiano con il d.l. n. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014.
La procedura di negoziazione assistita costituisce un'alternativa stragiudiziale all'ordinaria risoluzione dei conflitti.
La negoziazione assistita consiste nell'accordo redatto, a pena di nullità, in forma scritta, tramite il quale le parti, con l'assistenza dei propri avvocati, convengono di cooperare in buona fede e lealtà al fine di risolvere in via amichevole una controversia.
A norma dell'art. 2 del d.l. n. 132/2014, deve contenere sia il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, che non può essere inferiore a un mese e superiore a tre (salvo proroga di 30 giorni su richiesta concorde delle parti), sia l'oggetto della controversia, che non può riguardare nè i diritti indisponibili nè materia di lavoro.
Accanto alla negoziazione facoltativa, il legislatore ha previsto anche l'ipotesi di negoziazione assistita obbligatoria per le azioni riguardanti il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme, purchè non eccedenti 50.000 euro e non riguardanti controversie assoggettate alla disciplina della c.d. "mediazione obbligatoria".
Nei suddetti casi, l'esperimento di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L'art. 6 del II capo del decreto giustizia è dedicato alla particolare ipotesi di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio.
La disciplina, profondamente modificata con la legge di conversione n. 132/2014, prevede che tramite la convenzione di negoziazione assistita i coniugi possano raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, nonchè di modifica delle condizioni di separazione o divorzio precedentemente stabilite.
Premesso che in materia familiare non vi è l'obbligo di negoziare ma vi è solo una mera facoltà, il procedimento viene avviato con il conferimento del mandato all'avvocato, il quale è tenuto ad informare il proprio assistito della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita.
Una volta scelta la negoziazione assistita l'avvocato formulerà, per iscritto, l'invito a comparire all'altro coniuge, comunicando la volontà del proprio assistito di addivenire ad una risoluzione negoziata della controversia.
L'invito deve contenere: 1) l'oggetto della controversia; 2) l'avvertimento che la mancata risposta ovvero il rifiuto ad accedere alla negoziazione assistita entro 30 giorni dalla ricezione dell'invito, può essere valutato dal giudice ai fini delle spese di giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642 c.p.c. L'invito, al pari del mancato accordo, deve includere la certificazione dell'autografia delle firme apposte a cura degli avvocati incaricati.
Una volta confermata la volontà di entrambi i coniugi di avvalersi della nuova procedura, gli avvocati scelti tenteranno la conciliazione e ne daranno atto nel verbale.
Pertanto, una volta redatto l'accordo, gli avvocati si potranno trovare difronte alla presenza o meno di figli minorenni ovvero maggiorenni ma incapaci o economicamente non autosufficienti.
Nel caso di assenza di figli, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è sottoposta al vaglio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, se non ravvisa irregolarità comunica il nullaosta agli avvocati; in caso contrario, non concede il nullaosta e le parti potranno rinegoziare l'accordo ovvero procedere in via giudiziale.
Nel secondo caso in cui, invece, vi siano figli minori o maggiorenni, incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, il pm, cui va trasmesso l'accordo concluso entro 10 giorni, lo autorizza solo se lo stesso è rispondente all'interesse dei figli.
Qualora, al contrario, il procuratore ritenga che l'accordo non corrisponda agli interessi della prole, lo trasmette, entro 5 giorni, al Presidente del Tribunale, il quale, analizzato l'accordo, nel termine massimo di 30 giorni, potrà o omologarlo, non tenendo conto delle osservazioni del pm oppure disporre la comparizione delle parti, provvedendo senza ritardo.
L'accordo, una volta autorizzato, è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti in materia.
Dopo la sottoscrizione della convenzione di negoziazione, il legale della parte ha l'obbligo di trasmettere copia autentica munita delle relative certificazioni, entro 10 giorni, a pena di sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto per tutti gli adempimenti successivi necessari.

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di Avv. Sabrina Di Ianni

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