E` possibile un secondo processo dopo l`archiviazione?


Una lettura dell'art. 649 c.p.p. conforme alla CEDU e alla Carta di Nizza può impedire un secondo processo anche in caso di decreto di archiviazione.
E` possibile un secondo processo dopo l`archiviazione?
Un decreto di archiviazione impedisce un altro processo a carico della medesima persona riguardante lo stesso fatto-condotta?

Apparentemente la risposta dovrebbe essere negativa poiché l'art. 649 c.p.p. letteralmente sembra impedire un secondo giudizio solo su un fatto già accertato da un provvedimento "irrevocabile" (ne bis in idem) e tale non è il decreto di archiviazione.

Secondo lo scrivente, però, l'interpretazione corretta della norma dovrebbe portare ad applicare il divieto del secondo giudizio anche qualora il fatto sia stato vagliato con un provvedimento anche non irrevocabile, tra cui il decreto di archiviazione.

E' stato, infatti, affermato che il divieto del doppio processo opera anche nel caso di provvedimenti decisori dotati di una forza preclusiva limitata, quali il decreto di archiviazione seguito dalla riapertura delle indagini senza l'autorizzazione del giudice e la sentenza di non luogo a procedere in assenza del provvedimento di revoca (C. Cost., 27/95; C. Cost., 207/97).

Inoltre, è stato espressamente riconosciuto il divieto di un secondo processo anche nel caso in cui il medesimo fatto non sia stato definito con sentenza irrevocabile qualora il secondo giudizio abbia luogo nella medesima sede giudiziaria del primo (Cass. Pen., SS.UU., 34655/05).

Ma vi sono margini per poter applicare l'istituto anche in caso di procedimenti avanti sedi giudiziarie diverse anche per evitare un'intollerabile degenerazione processuale per cui uno stesso fatto potrebbe essere frammentato in più sedi processuali.

Il principio del ne bis in idem sostanziale è riconosciuto anche dall'art. 4 co. 1 e 2 prot. 7 CEDU e dall'art. 50 Carta di Nizza che impediscono un secondo processo su fatti già valutati con una "sentenza definitiva", intesa anche come provvedimento superabile per nuovi elementi o per carenze procedurali.

Così, si è ritenuto applicabile il ne bis in idem anche alle misure di prevenzione pur avendo esse carattere provvisorio (Cass. Pen., SS.UU., 600/10) e il decreto di archiviazione è stato considerato un provvedimento "definitivo" ai sensi dell'art. 4 l. 89/01 (Cass. Pen., 11734/06).

Se, dunque, il decreto di archiviazione è un provvedimento "definitivo" e se ciò basta per l'applicazione del ne bis in idem sostanziale quale diritto umano fondamentale riconosciuto dalla CEDU, allora il riferimento operato dall'art. 649 c.p.p. ai provvedimenti "irrevocabili" deve essere letto come "provvedimenti definitivi".

Anche la Corte di Giustizia si muove in tal senso: "...una decisione del pubblico ministero che pone fine all'azione penale e conclude definitivamente, salvo riapertura o annullamento, il procedimento di istruzione ... senza che siano state irrogate sanzioni, non può essere considerata definitiva qualora dalla motivazione di tale decisione risulti che il suddetto procedimento sia stato chiuso senza che sia stata condotta un'istruzione approfondita" (Corte di Giust. UE, Grande Sezione, 29.06.2016 C-486/14 Piotr Kossowki).

Secondo la Corte, anche l'archiviazione disposta dal solo PM può essere considerata "definitiva", anche se l'ordinamento statale consente una riapertura del procedimento, purché sia stata effettuata un'istruttoria approfondita.

Tale principio è ancor più vero con riferimento all'ordinamento italiano ove il decreto di archiviazione è pronunciato da un Giudice con il potere di valutare la completezza delle indagini e ordinarne di nuove.

Quanto affermato dalla Corte è interpretazione autentica del Trattato UE e dunque prevalente rispetto ad altra e confliggente interpretazione dell'art. 649 c.p.p..

Pare, dunque, che i tempi siano maturi per una lettura del principio del ne bis in idem davvero conforme alla CEDU e alla Carta di Nizza (recepita direttamente dai Trattati sull'UE recentemente adottati), valorizzando la portata sostanziale dell'istituto, già frammentariamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità italiana.
E allora anche un decreto di archiviazione, pronunciato sulla base di un'istruttoria completa e ridiscutibile solo entro i limiti dell'art. 414 c.p.p., può rappresentare un provvedimento "definitivo", secondo un'interpretazione dell'art. 649 c.p.p. conforme alla CEDU e alla Carta di Nizza (e al Trattato UE), e dunque impedire un secondo processo per il medesimo fatto, anche in diversa sede giudiziaria.

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di Avv. Paolo Pollini

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