E dopo i voucher?


Il D.L. N. 25/2017 ci ha tolto dal 17 aprile, con una rapidità sorprendente, i voucher. Come si rimedia?
E dopo i voucher?
Negli ultimi anni se ne è fatto un uso distorto: nati per regolare i "lavoretti" occasionali prestati da una categoria di non lavoratori, come pensionati e studenti, sono stati utilizzati dalle imprese in modo massiccio per evitare fattispecie di lavoro dipendente.
Il legislatore, dopo anni di normativa contradditoria, ha deciso di eliminare questo tipo di lavoro accessorio, scordandosi che è nato in realtà per fare fronte alle esigenze di lavoratori saltuari, tali per loro esigenza, più che per fare fronte alle esigenze delle imprese.
Sarebbe bastato ricondurre questo tipo di lavoro alla fattispecie iniziale e invece è stato eliminato del tutto.
E adesso i pensionati e gli studenti? Lo studente che si procurava un po' di soldi facendo il dog sitter nel week end che fa? Perchè non è che se spariscono i voucher spariscono anche i lavoratori occasionali, che ci sono sempre stati e ci saranno ancora, ma verranno pagati "in nero" con buona pace di legislatore e sindacati?
A meno che ... in attesa che il legislatore riempia nuovamente questo buco normativo non diventino prestatori d'opera ex art. 2222 codice civile.
L'articolo 2222 recita: " Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV".
Dal 25 giugno 2015 infatti non esistono più le collaborazioni occasionali, ma chi ha bisogno di affidare Fido al dog sitter che fa? E soprattutto chi un paio di volte a settimana o al mese esegue servizio di dog sitter che fa? Il Job on call?
Dunque vediamo cos'è questo contratto di prestazione d'opera che, in forma scritta e firmato, non necessariamente è occasionale (può infatti essere contratto con professionisti dotati di partita IVA) ma lo diventa quando viene utilizzato da chi la partita IVA non ce l'ha per prestazioni d'opera occasionali non continuative.
Deve rispondere a tre requisiti fondamentali:
1) Il lavoratore si obbliga a compiere un'opera o un servizio.
Si tratta di una prestazione non continuativa verso un committente che può però ripetersi con intervalli es: in agosto ti porto il cane al parco tutte le mattine, oppure la domenica mattina ti porto il cane al parco per qualche mese, ma non certo tutti i giorni.
La prestazione consiste in un'opera - ti progetto l'allestimento per la festa di laurea o i costumi per la recita scolastica - o in un servizio - dog sitter o consegna a domicilio della spesa o simili, e non va confusa con il contratto d'appalto che regola un servizio imprenditoriale su ampia scala, e può anche consistere in una prestazione d'opera intellettuale.
2) Con lavoro prevalentemente proprio.
Il dog sitter arriva alle 8 di mattina e porta Fido al parco, poi una volta là lo fa correre e giocare o lo lascia legato alla panchina per ore, non si può sapere anche se è chiaro che il risultato del suo lavoro deve essere un cane felice e stanco, viceversa la controparte del contratto, il proprietario di Fido, recederà dal contratto.
3) Senza vincolo di subordinazione.
In ogni caso il prestatore d'opera non è un dipendente ed ha ampi margini di manovra per eseguire la prestazione che si offre di portare a termine, ciò che conta è il risultato non la precisa modalità, un contratto eccessivamente dettagliato è indice di lavoro dipendente così come lo è l'inserimento del lavoratore nell'organico aziendale, magari assegnandogli una scrivania ed un orario di lavoro obbligatorio.
Infine si ritiene utile rammentare che il corrispettivo della prestazione va assoggettato a ritenuta Irpef a titolo d'acconto se corrisposto da committente dotato di partita IVA - sostituto d'imposta - ed andrà dichiarato dal lavoratore nella dichiarazione dei redditi UNICO quadro RL lavoro autonomo occasionale, e per importi complessivi annuali inferiori ad € 5.000,00 non obbliga il prestatore d'opera all'iscrizione Inps (oltre obbliga all'iscrizione alla gestione separata Inps). In ogni caso il prestatore d'opera quando pagato deve emettere ricevuta, anche al privato, per l'importo che riceve.

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di Caterina Gardi

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