Il trattamento di fine mandato


Gli amministratori che prestano la propria opera all’interno della società hanno diritto a ricevere un compenso per l’attività prestata
Il trattamento di fine mandato
Gli amministratori che prestano la propria opera all’interno della società hanno diritto a ricevere un compenso per l’attività prestata, il cui ammontare e la cui corresponsione deve essere stabilita all’atto della nomina, ovvero attraverso successiva delibera dell’assemblea dei soci. La normativa civilistica individua negli art. 2364, e 2389 del C.C. le norme atte a regolamentare i compensi degli amministratori delle società per azioni, norme applicabili per rinvio alle società di capitali. Dal punto di vista fiscale, i compensi erogati all’amministratore costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Infine, anche in termini di deducibilità dei compensi pagati agli amministratori, condizione necessaria è la presenza di una delibera dell’assemblea ordinaria dei soci che ne determini la sussistenza e l’ammontare. Di fatto, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20265 del 2013 ha ritenuto indeducibili per la società i compensi erogati in assenza di una specifica delibera assembleare. Riguardo la possibilità di prevedere un compenso da corrispondere all’amministratore a titolo di indennità di fine mandato, questa è rimandata allo statuto della società, nonché alla volontà dei soci, che con delibera assembleare ne determinano, oltre che la sussistenza, anche gli aspetti quantitativi relativi alla quota annua da accantonare a titolo di indennità. Per quanto riguarda la normativa fiscale relativa al TFM, tale indennità è riconducibile alle regole di deducibilità previste dall'art. 105, co. 4, D.P.R. 916/1987, il quale fa specifico richiamo all’art. 17 TUIR, che prevede la possibilità di optare per la tassazione separata, in luogo della tassazione ordinaria. L’Agenzia Entrate, chiamata a esprimersi su corretti criteri di deducibilità del TFM, ha disposto che lo stesso risulta sì deducibile per competenza, divenendo deducibile nell’anno di erogazione, ovvero per cassa secondo il medesimo regime che disciplina l’imponibilità in capo all’amministratore percettore, qualora non sia presente un documento avente data certa anteriore all’accantonamento dell’indennità.
In particolare l’A.F., ritiene che, per i rapporti che non soddisfano tale condizione, viene meno la deducibilità del relativo accantonamento per indennità di fine mandato. La deduzione del relativo costo, pertanto, avverrà nell’anno di effettiva erogazione dell’indennità medesima.
Va sottolineato, infine, che l’indennità di fine mandato deve sempre risultare in modo esplicito da apposita delibera assembleare, i cui verbali devono essere annotati cronologicamente sui libri della società. Di fatto, la Corte di Cassazione, con la sentenza nr. 28585/2008, ha stabilito che l’Amministrazione Finanziaria non può sindacare sulla congruità dei compensi agli amministratori quando gli stessi risultano deliberati dall’assemblea dei soci, anche se stabiliti in misura eccessiva. Pur se non condiviso dalla dottrina, nella pratica, al fine di evitare un sicuro contenzioso tributario è comunque sempre consigliabile ufficializzare l’indennità attraverso un documento dotato di data certa.
Infine, bisogna sottolineare come oggi, le società, decidano di stipulare una polizza assicurativa per far fronte all’impegno assunto nei confronti dell’amministratore. Il contraente della polizza è sempre la società, mentre il beneficiario può essere la società o l’amministratore stesso. In questo caso i premi pagati annualmente corrispondo alla somma da accantonare al fondo di fine mandato. I vantaggi legati alla stipula della polizza di Trattamento di fine Mandato sono molteplici, di fatto quanto corrisposto alla compagnia di assicurazione è impignorabile e non sequestrabile ai sensi dell’art. 1923 c.c., inoltre il capitale accantonato si rivaluta annualmente. Dal punto di vista economico, per la società la stipula della polizza vuol dire anche salvaguardare l’equilibrio economico e finanziario futuro, poiché nel momento in cui effettivamente dovrà essere corrisposto il TFM, il capitale da erogare non sarà prelevato dalle casse della società stessa. Inoltre, la società simulatrice può dedurre dalla base imponibile IRES l’intera quota accantonata a titolo di premio, coi i relativi vantaggi fiscali.

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di Alessandro Delle Cese

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