Deducibilità dei costi di sponsorizzazione


La spese per sponsorizzare la propria azienda attraverso società e associazioni sportive è sempre deducibile
Deducibilità dei costi di sponsorizzazione
Quando parliamo di spese di sponsorizzazione la norma cardine è rappresentata dall'art. 90, comma 8, L. 289/2002, ai sensi della quale "Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'art. 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi".
Con due recenti sentenze la Corte di Cassazione ha stabilito che le spese di sponsorizzazioni sotto la citata soglia di euro 200.000 sono sempre deducibili per il soggetto sponsorizzato che paga la società o l'associazione sportiva quale veicolo per pubblicizzare la propria immagine (Cass. civ., sez. trib., 21/03/2017 n. 7202 e 06/04/2017 n. 8981).
Nelle motivazioni si legge che quella sancita dal ridetto art. 90, comma 8, L. 289/2002, è una presunzione assoluta in ordine alla natura pubblicitaria della spesa nonché dell'inerenza del relativo costo, fino alla soglia normativamente prefissata dell'importo di 200.000 euro.
Affinché l'Agenzia delle Entrate possa superare tale presunzione, riprendendo a tassazione il costo di sponsorizzazione, non rileva l'iscrizione o meno delle società sportive beneficiarie alle rispettive federezioni, bensì la destinazione del contributo ad associazioni e società sportive che siano qualificate come dilettantistiche.
La mancata iscrizione al registro da parte dell'associazione o società sportiva comporta il difetto di prova dello status dilettantistico e quindi la carenza di prova in ordine ad uno dei requisiti in base ai quali l'art. 90, co. 8, sancisce la presunzione assoluta di inerenza.
Dunque dovrà subentrare una sapiente attività documentale e probatoria che sopperisca a tale lacunosità.

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di Avv. Andrea Bugamelli

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