Il problema della crisi da sovraindebitamento
Si tratta di un problema che riguarda da vicino tutti i debitori, individuali ed enti collettivi, che versano in situazioni di gravi difficoltà economiche, con pericolo di essere soggetti ad usura, ai quali non si possono applicare le ordinarie procedure concorsuali. Si tratta, in sostanza, degli imprenditori agricoli, dei liberi professionisti, dei consumatori per le obbligazioni contratte al di fuori dell'eventuale attività di impresa, dei piccoli imprenditori commerciali e delle start-up innovative.
La possibilità della composizione della crisi da sovraindebitamento viene offerta al debitore, incapace di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, dalla recente Legge 27/1/2012 n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni
La crisi da sovraindebitamento è definita dalla legge come "una situazione perdurante di squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio prontamente liquidabile, nonché la definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni"
In sostanza il risultato finale del meccanismo di composizione di una crisi da sovra indebitamento, con la cancellazione totale o parziale dei debiti, nonché delle relative conseguenze giuridiche, viene comunemente definita procedura di esdebitazione.
Le procedure previste dalla legge per ottenere il beneficio dell'esdebitazione si svolgono avanti al Tribunale competente, previa presentazione della relativa istanza da parte del debitore, con la partecipazione di un organismo specifico, costituito dal'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento.
Quali debiti possono essere oggetto di tale procedura? Tutti, anche quelli nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria (Agenzia delle Entrate ed Equitalia) ad eccezione dei seguenti:
- debiti che derivano da obblighi di mantenimento o alimentari;
- debiti per risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
- debiti fiscali che siano stati accertati successivamente all'emissione del decreto di apertura della procedura di sovra indebitamento.
La legge 3/2012, come già previsto dalla consorella Legge fallimentare, ampiamente collaudata per i debitori fallibili, cerca di mettere insieme gli interessi del debitore con quelli dei creditori; tre sono le soluzioni offerte dalla legge:
1) l'accordo di composizione della crisi
2) il piano del consumatore
3) la liquidazione del patrimonio
L'accordo di composizione della crisi deriva in pratica da una proposta con la quale il debitore chiede uno stralcio di una certa percentuale dei propri debiti. La proposta deve essere sottoposta al vaglio dei creditori; per accedere a questo tipo di procedura è necessario che vi sia il consenso di un numero di creditori che rappresenti almeno il 60% dei totali dei crediti. Nel caso che la proposta del debitore ottenga detto consenso, l'accordo con i creditori viene omologato dal Tribunale e diviene vincolante anche per quelli non vi abbiano aderito
Il piano del consumatore si distingue da quello di cui sopra in quanto non richiede il consenso dei creditori. In questo caso è lo stesso Tribunale a valutare la fattibilità della proposta di riduzione dei debiti; i creditori possono essere ascoltati e possono presentare contestazioni, ma il loro parere non è vincolante.
La terza procedura, cioè la liquidazione del patrimonio, è alternativa alle prime due, ma può essere utilizzata anche qualora le stesse non abbiano successo (quando, per esempio, l'accordo con i creditori non sia stato raggiunto). Naturalmente si tratta della procedura più gravosa fra le tre, in quanto il debitore deve rinunciare a tutti i beni costituenti il proprio patrimonio, salvo quelli che siano impignorabili e/o necessitino per il mantenimento suo e della propria famiglia. In ogni caso, l'accesso a quest'ultima procedura, una volta conclusa, determina l'estinzione dei residui debiti che non siano stati soddisfatti, all'esito della liquidazione del patrimonio del debitore.
Alcune considerazioni finali. La perdurante crisi economica che ha investito da anni il nostro Paese e non solo, ha causato una disoccupazione dilagante, soprattutto fra i giovani ed ha determinato l’impoverimento di tantissime famiglie italiane. La ragione della Legge n. 3/2012 è pienamente condivisibile onde prevenire il ricorso al mercato dell’usura e consentire al debitore meritevole di eliminare il sovraindebitamento di ripartire ed, in sostanza di ritornare a vivere.
Dr. Paolo Boschetti
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