Iva da accertamento per le sportive


Base di calcolo dell'Iva dovuta a seguito di accertamento
Iva da accertamento per le sportive
Nella sentenza 6934/2017 della cassazione la fattispecie concreta è molto diffusa: trattasi di associazione che gestisce una palestra alla quale, in sede di accertamento, viene disconosciuta la natura "istituzionale" dei proventi riscossi dagli associati con il conseguente recupero dell’Iva non versata. La Commissione tributaria provinciale confermava la natura "commerciale" del provento, ma "sul presupposto che dall’imponibile accertato dovesse scorporarsi l’Iva inclusa nei corrispettivi percepiti e che andasse detratta l’Iva addebitata a titolo di rivalsa, rideterminava in diminuzione l’imposta dovuta e le sanzioni". Sulla decisione sostanzialmente confermativa della Commissione regionale ricorreva in Cassazione l’Agenzia delle Entrate, la quale, per quanto di nostro interesse, eccepiva un errato giudizio da parte del Giudicante di secondo grado "nel ritenere che l’imponibile accertato, corrispondente alla somma degli abbonamenti versati per l’utilizzo della palestra gestita dalla associazione, fosse comprensivo di Iva" nonché censurando la sentenza impugnata laddove la stessa ammetteva in detrazione le fatture passive non registrate contabilmente. La Suprema Corte ha accolto integralmente la tesi dell’Agenzia ritenendo che le quote incassate dalla palestra, erroneamente ritenute "istituzionali", venissero "riscosse al netto di qualsiasi tipo di imposta" e che il comportamento del contribuente che aveva intenzionalmente eluso la normativa fiscale risulti "idoneo a compromettere il buon funzionamento del sistema comune dell’Iva e ad escludere il diritto alla detrazione". Si ritiene, in questo caso, di poter condividere maggiormente le conclusioni a cui erano giunte le corti di merito piuttosto che quella di legittimità. Infatti, sotto il primo profilo, si pone il problema di stabilire se l’Iva dovuta a seguito di accertamento debba essere determinata aggiungendo l’imposta ai corrispettivi o, al contrario, scorporata da questi ultimi, dovendosi cioè intendere a "Iva compresa". Sappiamo che è principio cardine del sistema Iva che l’imposta gravi sul consumatore finale e non sul fornitore. Da ciò non può che conseguirne che l’Iva dovuta a seguito di accertamento debba essere determinata mediante scorporo dell’imposta dai corrispettivi.
Anche sotto il secondo aspetto (detrazione Iva sugli acquisti) riteniamo sufficiente fare riferimento a un chiaro e condivisibile documento emanato dalla DRE Emilia Romagna, in data 23 marzo 2015, quale risultante dei lavori del tavolo tecnico quivi attivato con il locale comitato regionale del Coni, il quale, in subiecta materia, dopo aver ricordato la giurisprudenza di merito e di legittimità (vedi Cassazione n. 24912/2011) nazionale e comunitaria, testualmente così conclude: "...qualora in sede di verifica o di accertamento l’Amministrazione Finanziaria sia in grado di riscontrare, attraverso elementi oggettivi, che la contabilità dell’ente sottoposto a controllo risulti nel suo complesso attendibile - consentendo di distinguere quanto relativo all’attività istituzionale e quanto relativo alla sfera commerciale nonché di verificare l’effettività e l’inerenza delle operazioni poste in essere, - è ammissibile che sia riconosciuta in detrazione l’Iva sugli acquisti ai sensi dell’articolo 19-ter del D.P.R. 633/1972".
Fonte Martinelli

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di Fabio Vincitorio

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