Scioglimento consensuale del fondo patrimoniale


E’ ammesso lo scioglimento del fondo in presenza di figli minori con il mutuo consenso dei genitori
Scioglimento consensuale del fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale si configura ora come unico strumento previsto dal nostro ordinamento per costituire un patrimonio vincolato e destinato a far fronte ai bisogni della famiglia.

Questo istituto è stato ed è molto utilizzato in quanto presenta un notevole beneficio. I beni che ne fanno parte, siano essi mobili, immobili o titoli di credito, non possono essere soggetti a esecuzione forzata per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Da anni, un notevole dibattito si annovera in tema di fondo patrimoniale. In maniera più specifica esso è inerente alle cause di cessazione del fondo patrimoniale. A carattere del tutto generale occorre ricordare che quest’ultimo prevede, seppur non in maniera tassativa, quale causa di cessazione del fondo, l’annullamento o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. È altresì ammesso, naturalmente, lo scioglimento a seguito di morte o dichiarazione di morte presunta di uno dei coniugi.

Il nostro ordinamento, però, non ricomprende fra le cause di scioglimento del fondo patrimoniale la risoluzione consensuale da parte dei coniugi. Negli anni questo vuoto legislativo ha portato a orientamenti e provvedimenti diametralmente opposti e contrastanti tra loro. Ecco allora che la Suprema Corte di Cassazione, con la rivoluzionaria sentenza n. 17811/2014, ha chiarito che è ammissibile lo scioglimento del fondo patrimoniale da parte dei coniugi genitori consensualmente e volontariamente seppur anche in presenza di figli minori e senza l’autorizzazione del giudice. Nel caso di presenza di figli minori, per la tutela del figlio stesso e per rappresentarlo con riferimento ad un loro specifico interesse, è necessario, oltre alla manifestata volontà dei coniugi di sciogliere il fondo, l’espresso consenso del curatore speciale nominato e autorizzato, allo scopo, dal giudice tutelare.

Lo Studio offre consulenza ed assistenza al riguardo. I nostri contatti sono: 011.3997880 oppure info@soslex.it.

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di Dott. S. Marcolin Praticante Avvocato

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