L'assegno di divorzio


Il presupposto dell’attribuzione diviene la mancanza di adeguati mezzi economici o la difficoltà di procurarseli per ragioni oggettive
L'assegno di divorzio
La Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza 10.05.2017 n. 11504, sez. I, ha, come è oramai noto, fondato i requisiti per ottenere l'assegno di divorzio ne "la non indipendenza economica" dell'ex coniuge.
I principali indici per accertarla sono quattro:
1) il possesso di redditi di qualsiasi specie;
2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri imposti e del costo della vita nel luogo di residenza, inteso come dimora abituale, della persona che richiede l'assegno;
3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro indipendente o autonomo;
4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione.
E' onere dell'ex coniuge che chiede l'assegno, allegare, dedurre e dimostrare di non avere i mezzi adeguati e di non poterseli procurare per ragioni obiettive. "Tale onere probatorio - spiega la Cassazione - ha ad oggetto i predetti indici principali, costitutivi del parametro dell'indipendenza economica, e presuppone tempestive, rituali e pertinenti allegazioni e deduzioni da parte del medesimo ex coniuge, restando fermo, ovviamente il diritto all'eccezione e alla prova contraria dell'altro".
In particolare, prosegue la Suprema Corte, "mentre il possesso di redditi e cespiti patrimoniali formerà oggetto di prove documentali, soprattutto le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale formeranno oggetto di prova che può essere data con ogni mezzo idoneo, anche di natura presuntiva, fermo restando l'onere del richiedente l'assegno di allegare specificamente (e provare in caso di contestazione) le concrete iniziative iniziative assunte per il raggiungimento dell'indipendenza economica, secondo le proprie attitudini e le eventuali esperienze lavorative".
Con la sentenza in questione, rivoluzionaria sotto molteplici profili, viene anche utilizzata una terminologia nuova: si parla di "estinzione" del rapporto matrimoniale, sia sul piano dello status personale - il coniuge ritorna "persona singola" -, sia sul piano dei rapporti patrimoniali.
Il presupposto dell’attribuzione dell'assegno divorzile diviene, pertanto, la mancanza di adeguati mezzi economici o la difficoltà di procurarseli per ragioni oggettive.
Solo in presenza della suddetta condizione si valutano i parametri previsti dalla legge sul divorzio per la determinazione dell'assegno:
1) le ragioni della decisione;
2) il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio personale o comune durante il matrimonio;
3) i redditi di entrambi;
4) la durata del matrimonio;
5) le singole condizioni degli ex.

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di Avv. Mariarosa Signorini

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