Modelli F24, come pagare senza sanzioni
Modalità corrette di pagamento dei modelli F24 per non incorrere in sanzioni. Differenze fra privati e soggetti con partita I.V.A.
Dato l’accavallarsi delle normative in merito alle modalità di presentazione delle deleghe di pagamento Mod. F24, è utile fare il punto della situazione.
Contribuenti non titolari di partita I.V.A.: dal 3/12/2016 (ultima modifica con D.L. 193/2016 conv. con modif. nella L. 225/2016), per i soggetti non titolari di partita I.V.A. debbono essere applicate le seguenti regole:
F24 a zero per effetto di compensazioni:
La presentazione del Mod. F24 deve essere effettuata mediante:
· Entratel (tramite intermediario abilitato)
· Fisco on line (tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate)
La presentazione del Mod. F24 non può essere effettuata mediante:
· home banking
· consegna in banca del modello cartaceo
F24 con importo a debito ma che contiene comunque compensazioni di qualsivoglia importo:
La presentazione del Mod. F24 deve essere effettuata mediante:
· Entratel (tramite intermediario abilitato)
· Fisco on line (tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate)
· home banking
La presentazione del Mod. F24 non può essere effettuata mediante:
· consegna in banca del modello cartaceo
F24 a debito di qualunque importo, senza alcuna compensazione:
La presentazione del Mod. F24 deve essere effettuata mediante
· Entratel (tramite intermediario abilitato)
· Fisco on line (tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate)
· home banking
· consegna in banca del modello cartaceo
Contribuenti titolari di partita I.V.A.: a decorrere dal 24/4/2017 (ultima modifica con D.L. 50/2017 non ancora convertito in legge), per i soggetti titolari di partita I.V.A. debbono essere applicate le seguenti regole:
F24 a zero per effetto di compensazioni:
La presentazione del Mod. F24 deve essere effettuata mediante:
· Entratel (tramite intermediario abilitato)
· Fisco on line (ossia mediante inizializzazione diretta del contribuente sul sito dell’Agenzia delle Entrate)
La presentazione del Mod. F24 non può essere effettuata mediante:
· home banking
· consegna in banca del modello cartaceo
F24 con importo a debito ma che contiene comunque compensazioni di qualsivoglia importo:
La presentazione del Mod. F24 deve essere effettuata mediante:
· Entratel (tramite intermediario abilitato)
· Fisco on line (tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate)
La presentazione del Mod. F24 non può essere effettuata mediante:
· home banking
· consegna in banca del modello cartaceo
F24 a debito di qualunque importo, senza alcuna compensazioni):
La presentazione del Mod. F24 deve essere effettuata mediante:
· Entratel (tramite intermediario abilitato)
· Fisco on line (tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate)
· Home banking
La presentazione del Mod. F24 non può essere effettuata mediante:
· consegna in banca del modello cartaceo
Contribuenti non titolari di partita I.V.A.: dal 3/12/2016 (ultima modifica con D.L. 193/2016 conv. con modif. nella L. 225/2016), per i soggetti non titolari di partita I.V.A. debbono essere applicate le seguenti regole:
F24 a zero per effetto di compensazioni:
La presentazione del Mod. F24 deve essere effettuata mediante:
· Entratel (tramite intermediario abilitato)
· Fisco on line (tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate)
La presentazione del Mod. F24 non può essere effettuata mediante:
· home banking
· consegna in banca del modello cartaceo
F24 con importo a debito ma che contiene comunque compensazioni di qualsivoglia importo:
La presentazione del Mod. F24 deve essere effettuata mediante:
· Entratel (tramite intermediario abilitato)
· Fisco on line (tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate)
· home banking
La presentazione del Mod. F24 non può essere effettuata mediante:
· consegna in banca del modello cartaceo
F24 a debito di qualunque importo, senza alcuna compensazione:
La presentazione del Mod. F24 deve essere effettuata mediante
· Entratel (tramite intermediario abilitato)
· Fisco on line (tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate)
· home banking
· consegna in banca del modello cartaceo
Contribuenti titolari di partita I.V.A.: a decorrere dal 24/4/2017 (ultima modifica con D.L. 50/2017 non ancora convertito in legge), per i soggetti titolari di partita I.V.A. debbono essere applicate le seguenti regole:
F24 a zero per effetto di compensazioni:
La presentazione del Mod. F24 deve essere effettuata mediante:
· Entratel (tramite intermediario abilitato)
· Fisco on line (ossia mediante inizializzazione diretta del contribuente sul sito dell’Agenzia delle Entrate)
La presentazione del Mod. F24 non può essere effettuata mediante:
· home banking
· consegna in banca del modello cartaceo
F24 con importo a debito ma che contiene comunque compensazioni di qualsivoglia importo:
La presentazione del Mod. F24 deve essere effettuata mediante:
· Entratel (tramite intermediario abilitato)
· Fisco on line (tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate)
La presentazione del Mod. F24 non può essere effettuata mediante:
· home banking
· consegna in banca del modello cartaceo
F24 a debito di qualunque importo, senza alcuna compensazioni):
La presentazione del Mod. F24 deve essere effettuata mediante:
· Entratel (tramite intermediario abilitato)
· Fisco on line (tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate)
· Home banking
La presentazione del Mod. F24 non può essere effettuata mediante:
· consegna in banca del modello cartaceo
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