GLI INTERESSI DI MORA DOVUTI DAL SSN AI FARMACISTI
Sono dovuti gli interessi di mora per i ritardi nei pagamenti da parte delle Aziende Sanitarie
La base normativa è il dlvo 231/2002, che come ulterirmente modificato a seguito della direttiva n.7/11 UE ha una formulazione tale, per cui il nuovo art 7 bis considera prassi commerciali / contrattuali scorrette l'applicazione di tassi di interesse inferiori a quelli di mora. La conseguenza immediata e diretta di una prassi scorretta, è l'applicazione in via sostitutiva degli interesi di mora, quali indicati dalla disciplina europea: otto punti percentuali superiori al principale strumento di rifinaziamento della BCE.
Già la precedente direttiva 35/2000 CE lasciava poco al dubbio, cononostante in secondo grado, le Corti d'Appello riformano tassativamente le sentenze favorevoli pur concesse quasi sempre dai Tribunali. Ed allo stato non v'è sentenza d'appello, favorevole alle tesi qui prospettate; nonostante la chiarezza della disciplina, e le censure ovvero i richiami della Commissione Europea rivolte all'Italia:
a tal proposito cfr Comunicato stampa, sito della Commissione, Bruxelles 18.06.14, in cui viene censurata la pubblica amministrazione italiana perchè stipula contratti che applicano interessi inferiori a quelli di mora imposti dalla nuova direttiva e dal dlvo 231 cit nuova formulazione.
Già la precedente direttiva 35/2000 CE lasciava poco al dubbio, cononostante in secondo grado, le Corti d'Appello riformano tassativamente le sentenze favorevoli pur concesse quasi sempre dai Tribunali. Ed allo stato non v'è sentenza d'appello, favorevole alle tesi qui prospettate; nonostante la chiarezza della disciplina, e le censure ovvero i richiami della Commissione Europea rivolte all'Italia:
a tal proposito cfr Comunicato stampa, sito della Commissione, Bruxelles 18.06.14, in cui viene censurata la pubblica amministrazione italiana perchè stipula contratti che applicano interessi inferiori a quelli di mora imposti dalla nuova direttiva e dal dlvo 231 cit nuova formulazione.
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