Contributo ambientale Conai


Particolari adempimenti sono previsti per le imprese produttrici o importatrici di imballaggi
Contributo ambientale Conai
La problematica dei rifiuti e dei relativi costi di smaltimento riveste una notevole importanza nel contesto sociale, per questo motivo il legislatore ha voluto dare una risposta a questa tematica, prevedendo un ente preposto alla gestione dello smaltimento dei rifiuti da imballaggi ed introducendo alcuni adempimenti a cui sono tenute le aziende che producono o importano imballaggi nel territorio italiano. L’istituto che si occupa di questo progetto è denominato CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), un consorzio privato che opera senza fini di lucro, incaricato di ripartire i costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti tra produttori ed utilizzatori. Prima di analizzare gli adempimenti previsti per le imprese, si ritiene opportuno dare di seguito una definizione di azienda produttrice o utilizzatrice di imballaggi.
Per produttori si intendono: (i) i produttori e importatori di materie prime destinate a imballaggi, (ii) i produttori-trasformatori e importatori di semilavorati destinati a imballaggi, (iii) i produttori di imballaggi vuoti, (iv)gli importatori-rivenditori di imballaggi vuoti.
Per utilizzatori si intendono invece: (i) gli acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti, (ii) gli importatori di "imballaggi pieni" (cioè di merci imballate), (iii) gli autoproduttori (che producono imballaggi per confezionare le proprie merci), (iv) i commercianti di imballaggi pieni (acquirenti-rivenditori di merci imballate), (v) i commercianti di imballaggi vuoti (che acquistano in Italia e rivendono questi imballaggi senza effettuarne alcuna trasformazione).
In base alla normativa in materia, i produttori e gli utilizzatori di imballaggi sono responsabilizzati alla corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti e quindi tenuti all’adesione e applicazione del contributo ambientale. Nello specifico tutti i soggetti sopra definiti devono presentare la domanda di adesione per diventare consorziati a CONAI. La quota di partecipazione è costituita da un importo fisso pari ad 5,16 euro, più una quota variabile prevista per le imprese che nel corso dell’esercizio precedente hanno conseguito ricavi superiori a 500 mila euro. La quota di partecipazione viene versata soltanto una volta e può essere adeguata successivamente a discrezione del consorziato. Nel caso di imprese di nuova costituzione o che iniziano una nuova attività che comporta la produzione o l’utilizzo di imballaggi, devono aderire al Conai entro un mese dall’inizio dell’attività, conteggiando tale termine dalla data di emissione della prima fattura. Altro importante adempimento è il versamento del contributo ambientale, al quale sono tenuti tutti i coloro che per primi immettono l’imballaggi finiti nel mercato nazionale, quindi i produttori/importatori di imballaggi vuoti e gli importatori di merci imballate. A questi si aggiungono i produttori/importatori di materiali di imballaggio che forniscono autoproduttori e gli autoproduttori stessi, nel momento in cui importano le materie prime per confezionare le proprie merci. Gli imballaggi destinati all’esportazione sono invece esentati dall’applicazione del contributo. I soggetti obbligati al versamento sono tenuti a dichiarare periodicamente a CONAI i quantitativi di imballaggi ceduti o importati nel territorio nazionale. La periodicità della dichiarazione può essere annuale, trimestrale o mensile in funzione dell’entità del Contributo dovuto per ciascun materiale. Per gli importatori di imballaggi pieni è prevista la procedura semplificata che determina forfettariamente il tributo dovuto. Solo le aziende che adottano sistemi autonomi di gestione dei propri rifiuti di imballaggio o mettono in atto sistemi di restituzione dei propri imballaggi sono esclusi dall'adesione e dal conseguente obbligo di versamento del contributo ambientale. Sono inoltre esclusi dal contributo gli utenti finali degli imballaggi, ovvero tutti i soggetti che pur acquistando merce imballata per l'esercizio della propria attività o per il proprio consumo, non effettuano alcuna attività di commercializzazione e distribuzione della merce imballata acquistata. L'esclusione di tali soggetti viene però meno qualora le aziende anche in via del tutto marginale, vendano parte della merce imballata acquistata, oppure acquistino detta merce imballata o gli imballaggi vuoti direttamente dall'estero anche solo per utilizzarli nella propria attività. L’esclusione viene meno anche nell’ipotesi di acquisto di imballaggi vuoti sul territorio nazionale per l'esercizio della propria attività. Un esempio tipico di utente finale è rappresentato dal parrucchiere che acquista prodotti per il lavaggio e la cura dei capelli. Se si limitasse ad utilizzare tali prodotti come materie di consumo per lo svolgimento della propria attività, non sarebbe tenuto all'adesione al Conai e nulla sarebbe dovuto a titolo di contributo. Se invece lo stesso parrucchiere dovesse vendere anche solo parte degli stessi prodotti acquistati per svolgere il proprio lavoro, allora deve iscriversi al Conai e pagare il contributo dovuto. Lo stesso dicasi se acquista i prodotti direttamente dall'estero, anche solo per utilizzarli direttamente senza venderne nessuno. Nel momento in cui l’azienda provvede all’invio della dichiarazione periodica deve inserire nelle fatture di vendita la dicitura "Conai assolto", per comunicare ai clienti che tutti gli adempimenti dovuti a suo carico sono stati eseguiti.

Per qualsiasi informazione e chiarimento sull’argomento trattato o per fissare un appuntamento con i nostri esperti, UCS-CEA è sempre disponibile ai recapiti indicati nel profilo di studio.

Articolo del:


di Studio Ucs

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse