Stranieri sposati con italiani


Diritto al titolo di soggiorno e matrimonio fittizio
Stranieri sposati con italiani
L'art 28 lett b) dpr 349/99 stablisce che il cittadino straniero, anche irregolare, sposato con italiana, ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno, che la Pubblica Amministrazione non può negare. La P.A. è vincolata a concedere il permesso, eccetto una sola ipotesi: quella della falsità del matrimonio.
Tale verifica deve essere fatta mediante sopralluoghi e visite presso la casa coniugale da parte della polizia di stato od altri, i quali possono rilevare degli indizi della falsità del vincolo coniugale; a tale riguardo un regolamennto europeo 1612/1968 indica quali sono tali elementi, che si ricorda hanno comunque carattere indiziario e non di prova. Il procedimento è regolato sia dalla nostra legge 241/90 sia dalla direttiva 2004/38 CE che prescrive tutta una sere di garanzie procedimentali a favore dei soggetti che di fatto vengono ad essere ispezionati in senso non tecnico, ma viene valutato il vincolo di coniugio, il matrimonio.
Per cui l'amministrazione deve dare avviso dell'inizio del procedimento , per cui si possono richiedere integrazione di documenti e presentazione di scritti difensivi.
Uno degli indici più importanti è la convivenza effettiva tra i coniugi, che però non va intesa in senso troppo restrittivo: già ai sensi degli art 143 e 144 cc i coniugi organizzano la vita coniugale nel modo da essi giudicato più opportuno: necessità lavorative comportano lontananza, che non puà essere valutata negativamente dalla P.A.(a tal proposito ci sono pronunzie della Corte di Giustizia Europea); ovviamente la convivenza, come spesso intende la P.A. ed il giudice italiano non può essere intesa come una sorta di vita in simbiosi tra marito e moglie.
Il marito e la moglie hanno diritto ad essere sentiti, separatamente, in occasioni dei sopraluoghi, che devono essere documentati da verbali o rapporti: spesso accade che manchino tali accorgimenti e che le garanzie vengano saltate a piè pari per una sorta di sfavore nei confronti dei migranti che non ha alcun fondamento giuridico.
Gli accertamenti spettano alla P.A. ad essa spetta provare l'eventuale falsità del matrimonio, ed una prova non è un indizio.
Si presenta poi un problema, ovvero il matrimonio formalmente celebrato, anche in sede civile, dovrebbe essere opportunamente annullato da parte di chi ne ha competenza.
Diversamente lo status di coniuge impone una attività vincolata della P.A. che deve concedere il permesso di soggiorno.
Si ricordi che la disciplina prevede il termine di tre anni per richiedere la cittadinanza italiana ridotto della metà in ipotesi di presenza di figli della coppia.
Si rammenta inoltre che la violazione delle garanzie procedimentali, importa la nullità del provvedimento denegatorio finale, per il principio di invalidtà derivata tipico del diritto amministrativo, non sussistendo in questa materia la possibilità di cui all'art 21 octies della pa.

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di Avv Giuseppe Saya

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