Come ottenere il risarcimento per insidia stradale


Il manto stradale era maltenuto e presentava buche? Ecco una guida rapida su come ottenere un risarcimento derivante da un danno da insidia stradale
Come ottenere il risarcimento per insidia stradale
Il danno da insidia stradale
Per danno da insidia stradale intendiamo quel danno subito in un sinistro a causa di una caduta in una buca presente sul manto stradale, presenza di materiale pericoloso sull’asfalto, marciapiedi sconnessi, guardrail non in sicurezza, o ancora a causa di crollo improvviso di alberi, vegetazione che riduce la visibilità, griglie di tombini rotte, mancanza di segnaletica. Tali eventi possono procurare danni agli utenti della strada, causando lesioni fisiche e materiali meritevoli di risarcimento. Tutti i casi citati sono qualificabili come "danni da insidia stradale", per i quali si configura una precisa responsabilità in capo alla Pubblica Amministrazione, la quale poiché ha il compito di tenere in buono stato i luoghi pubblici, in caso di sinistro - ossia di suo inadempimento - è tenuta a risarcire i danni cagionati agli utenti a causa di sinistri stradali procurati per omessa o insufficiente manutenzione delle reti stradali. In linea di massima i danni da insidie stradali sono risarcibili nel momento in cui l'anomalia si trova su una strada di apparente regolarità, ma riveste le caratteristiche di un pericolo occulto, non visibile dagli utenti, e quindi non evitabile.
È bene chiarire che non tutte le anomalie della strada possono riservare il diritto al risarcimento per eventuali danni subiti, da ciò deriva la circostanza per la quale il danneggiato deve dimostrare di essersi trovato di fronte ad una "insidia" o "trabocchetto" che non sarebbe stato possibile prevedere né evitare con l'uso dell'ordinaria diligenza. Qualora l’anomalia stradale fosse stata visibile e prevedibile, l'utente avrebbe avuto il dovere evitarla.
Nella suddetta casistica, la prima cosa da fare è far recapitare una richiesta danni per raccomandata al proprietario del bene demaniale (il quale potrebbe essere Autostrade per l’Italia spa, la Provincia, il Comune o l’ANAS); ebbene per fare ciò, è necessaria l’assistenza di un legale al fine di esser certi di rivolgere la richiesta all’Ente competente. Oltretutto, come evidenziano le statistiche, la liquidazione del danno, se ottenuta con l’assistenza di un legale, è di circa il 30% superiore a quella che si ottiene mediante indennizzo diretto. Le spese legali, poi, sono a carico della Pubblica Amministrazione.
Cosa spetta in caso di tale danno? (che risarcimento?)
La recente Giurisprudenza in materia ha semplificato l’accesso al risarcimento dei danni da insidia stradale, considerando applicabile a tale fattispecie la colpa del custode prevista dell’art. 2051 c.c. e determinando in qualche modo una differente ripartizione dell’onere probatorio. L’art. 2051 c.c., nel disciplinare il danno cagionato da cosa in custodia cita "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito". Ricondurre la responsabilità per danni da insidia stradale nell’alveo della responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell’art. 2051 c.c. (piuttosto che una responsabilità per colpa da fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c.), facilita enormemente l’utente nell’assolvimento dell’onere probatorio, essendo, la responsabilità da cose in custodia, una forma di responsabilità oggettiva che esige esclusivamente della prova della connessione tra l’evento dannoso e l’insidia e prescinde dall’accertamento di un comportamento colposo del custode; pertanto è esclusa unicamente solo nel caso in cui la Pubblica Amministrazione riuscisse a dar prova del caso fortuito, forza maggiore ovvero del concorso di colpa del danneggiato. Dunque è sufficiente accertare che l’evento dannoso (ad es. caduta) sia avvenuto a causa della cattiva manutenzione della cosa pubblica (es.buca).
A dimostrazione di quanto detto, le recenti pronunce della Corte di Cassazione hanno, dunque, accertato la responsabilità dell’Ente proprietario o concessionario, riconducibile a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, salvo che si dimostri la concreta possibilità per l’utente danneggiato di prevedere, con la dovuta diligenza, la situazione di pericolo. Si pensi al danno subito da un utente stradale in seguito ad un cantiere stradale non adeguatamente segnalato dalla segnaletica stradale ovvero alla caduta di un pedone a causa di un avvallamento sul marciapiede; ebbene sono tutti casi recenti che hanno indotto la Suprema Corte ad optare per una lettura della fattispecie che sicuramente favorisce il danneggiato. L’attuale inquadramento della fattispecie quale responsabilità per custodia, non solo reca notevoli vantaggi in capo al danneggiato, attenuando l’onere della prova, bensì riconosce il capo all’Ente proprietario del patrimonio demaniale una presunzione di colpa, evitabile esclusivamente attraverso la prova del caso fortuito, il quale deve essere però provato dalla Pubblica Amministrazione.

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di Alessandra Fusco

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