Al via la rottamazione del contenzioso


Al via la rottamazione dei contenziosi in essere al 31.12.2016: pro e contro
Al via la rottamazione del contenzioso
Il D.L. 50/2017 stabilisce che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato.
In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione: diversamente, nell’ipotesi di contenzioso riguardante esclusivamente le sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse da tale definizione.
Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016 con esclusione delle controversie concernenti anche solo in parte:
le risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, par. 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’IVA riscossa all’importazione;le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
Il termine per il pagamento dell’ammontare spettante o della prima rata, di importo pari al 40% del totale delle somme dovute, scade il 30 settembre 2017 e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri: la scadenza della seconda rata, pari all’ulteriore 40% delle somme dovute, è fissata al 30 novembre 2017, mentre quella relativa alla terza e ultima rata, pari al residuo 20% delle somme dovute, è fissata al 30 giugno 2018.

Entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonoma - intendendosi quella relativa a ciascun atto impugnato - è presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo. Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio: la definizione non comporta comunque la restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima del 24 aprile 2017.
Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice: in tal caso, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.
L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018, con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali: il diniego è impugnabile, entro 60 giorni, dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.
Le modalità di attuazione saranno definite con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

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di Studio Bitetti - Tributario

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