Nuovi parametri per l'assegno divorzile


L'ex coniuge avrà il diritto all'assegno di divorzio solamente se non è economicamente autosufficiente
Nuovi parametri per l'assegno divorzile
La Cassazione Civile, con la sentenza n. 11504 depositata il 10 maggio 2017, muta il proprio orientamento in materia di assegno divorzile. Con una svolta epocale, la Corte fissa il diritto al mantenimento, nel divorzio, al presupposto della non autosufficienza economica del coniuge più debole, ritenendo non più attuale, nell’ambito dei mutamenti economico-sociali, il riferimento alla continuazione del tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Con lo scioglimento del vincolo matrimoniale, si estingue il dovere reciproco di assistenza morale e materiale di cui all’articolo 143 c.c.
Il diritto all’assegno di divorzio è riconosciuto ai sensi dell’art. 5, Legge 898/70, in seguito all’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge economicamente più debole per far fronte alle proprie esigenze.
Il presupposto dell’attribuzione è dunque la mancanza di adeguati mezzi economici da parte dell’altro coniuge o la difficoltà di procurarseli per ragioni oggettive.
Solo in presenza della suddetta condizione si valutano i seguenti parametri:
· le condizioni dei coniugi
· le ragioni della decisione
· il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio personale o comune durante il matrimonio
· i redditi di entrambi
· la durata del matrimonio.

La sentenza n. 2546 del 5 febbraio 2014 della stessa Corte la Cassazione, divenuta pietra miliare di ogni statuizione in tema di assegno divorzile, precisava che l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio si raffrontava con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
La ragione dell’esistenza dell’assegno divorzile risiede nell’inderogabile dovere di solidarietà economica post coniugale.
L’assegno divorzile è sempre stato caratterizzato dalla natura assistenziale in assenza degli adeguati mezzi economici del coniuge più debole ma, secondo il nuovo orientamento, ciò non può avvenire in caso di "indipendenza o autosufficienza economica".
L’attribuzione dell’assegno in questo caso sarebbe un illegittimo arricchimento perché fondato soltanto sull’esistenza di un rapporto matrimoniale ormai estinto. Inoltre si tratterebbe di un obbligo tendenzialmente senza termine, un’attribuzione vita natural durante.
La Corte di Cassazione oggi, afferma che il suddetto orientamento non è più attuale in relazione all’evoluzione sociale della famiglia, al ruolo dei coniugi e all’incidenza dei divorzi.
Ora vige un nuovo parametro per il giudizio d’inadeguatezza dei redditi o d’impossibilità oggettiva di procurarseli , quello dell’indipendenza economica del richiedente.
Il giudice dovrà attenersi al "principio di autoresponsabilità" economica di ciascuno degli ex coniugi, riferendosi soltanto all’indipendenza o autosufficienza economica.

La Cassazione elenca in maniera specifica gli indici dai quali desumere l’autosufficienza:
· il possesso di redditi di qualsiasi specie
· il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari
· la capacità e possibilità effettive di lavoro personale
· la disponibilità di una casa di abitazione.

Il coniuge che vorrà ottenere un assegno divorzile avrà l’onere della prova della mancanza degli adeguati mezzi economici o dei motivi oggettivi per poterseli procurare, dovrà dimostrare tale circostanza con "tempestive, rituali e pertinenti" allegazioni e deduzioni.

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di Avv. Cinzia Comerio

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