Calcolo risarcimento - Seconda parte


Danno alla persona
Calcolo risarcimento - Seconda parte
Torniamo a parlare del povero Bianchi II, che, nell'incidente causato dalla imprudenza di Rossi II, ha perso una gamba. E vediamo, più analiticamente di quanto ci é stato possibile fare nella precedente "noterella", i danni che ha subito. Con qualche piccola imprecisione, che il lettore ci perdonerà data la natura del presente lavoro, essi si possono così elencare:

I- Perdita della serenità psicologica, dovuta alla frustrazione e alla rabbia, da lui provata per il torto subito ("Che rabbia vedersi così ridotto dalla imprudenza di un cretino!");

II- Perdita della serenità psicologica dovuta all'angoscia per il futuro problematico che l'aspetta ("Che altri dolori mi attendono? riuscirò a superare le difficoltà che la mutilazione mi arreca?");

III- Dolori fisici (subiti durante la degenza in ospedale...);

IV- Rinuncia a varie cose belle della vita (farsi una bella nuotata, ballare...);

V- Rinuncia a varie cose utili della vita (quella frequenza al club che gli procurava amicizie utili per avanzamenti in carriera...);

VI- Rinuncia a quel suo lavoro che gli procurava un bel stipendio mensile di euro duemila, grazie al quale poteva, procurarsi le belle cose A e B (una crociera? un pranzo sontuoso?...) e allontanare le brutte cose C e D (un mal di denti? il gelo di un inverno rigido?...).

Vediamo se e come sono risarcibili i danni sopra elencati.

Danni sub VI- Essi sono senz'altro facilmente risarcibili, con la stessa tecnica vista nella precedente "noterella": quanto guadagnava Bianchi II prima dell'incidente? Cento al mese? Ebbene gli si dà ogni mese cento (o, più sbrigativamente, gli si dà la somma, che rappresenta la capitalizzazione di cento misurata sulla sua presumibile vita lavorativa, in modo che, investendola, Bianchi II possa avere il reddito mensile di cento) e con quei cento Bianchi II ritornerà ad avere la possibilità di procurarsi le benefiche cose A e B e di allontanare le malefiche cose C e D. Chiaramente i calcoli così fatti presenteranno un margine più o meno ampio di discrezionalità: le statistiche dicono che a Bianchi II sarebbero rimasti venti anni di vita lavorativa, ma é pur vero che la vita lavorativa di Bianchi II potrebbe essere minore (metti a causa di un licenziamento o di un nuovo incidente, questa volta mortale); sempre secondo le statistiche, lo stipendio di Bianchi II sarebbe aumentato dopo dieci anni di altri cento, ma come si può escludere che tale aumento di stipendio Bianchi II, grazie alla sua straordinaria efficienza, lo avrebbe raggiunto dopo soli cinque anni? Peraltro questa possibilità di errori é limitata dai metodi di calcolo, particolarmente sofisticati, oggi usati dagli esperti in infortunistica.

Danni sub V - Per i danni a Bianchi II dipendenti da quegli aumenti di stipendio che, le utili frequentazioni del club, gli avrebbero potuto procurare, si farà il calcolo di probabilità del loro effettivo realizzarsi e, come visto prima commentando i danni sub VI. mutatis mutandis, si darà a Bianchi II, a tacitazione di tali danni, una somma di denaro.

Veniamo ora a dire dei restanti danni sub IV, III, II, I.

Danni sub IV, III, II, I. Ahimé qui si palesano tutti i limiti che incontra il giurista nel risarcire un danno. Egli ha come strumento per fare ciò solo dei soldi. Ma questo strumento é valido solo quando una persona é stata privata (dal comportamento colposo o doloso di un'altra) di soldi (o di cose che si possono tramutare in soldi o che si possono acquistare con i soldi). Ma dimmi tu, come risarcisci Bianchi II del piacere che dà una bella nuotata o un tenero ballo sotto il chiaro di Luna? Dimmi tu, come ripaghi i dolori fisici e psichici che Bianchi II ha subito in seguito con l'incidente? Con i soldi?!

Si dirà, ma si possono dare a Bianchi II tanti soldi che egli possa fare o procurarsi cose, che gli diano piaceri equivalenti a quelli che ha perduto o che lo ripaghino dei dolori subiti, non é vero che chiodo scaccia chiodo? Sì, è vero (o almeno si può fingere che sia vero). Però non c'é chi non veda l'arbitrio in cui può cadere un giudice nel calcolare, in una siffatta maniera, le somme da dare a Bianchi II per risarcirlo dei danni di cui stiamo ora parlando. Come può, il giudice, sapere quanto (in felicità, in piacere) rappresentava per Bianchi il fare questo o quello? Come egli può sapere quanto (in felicità, in piacere) possono per lui rappresentare quelle cose che, con i soldi datigli in risarcimento, egli si potrebbe procurare? Dall'inevitabile arbitrarietà di un calcolo del risarcimento siffatto, c'é ben da aspettarsi l'ingiustizia di una sentenza che dia troppo o troppo poco e l'ingiustizia insita in due sentenze che risarciscono con somme differenti identici danni.

Verò é che, in materia di danni alla persona, almeno questa seconda forma di ingiustizia viene eliminata dalla tecnica risarcitoria adottata dai nostri giudici. In che consiste tale tecnica? Detto in estrema sintesi consiste in questo. Si attribuisce all'integrità fisica e alla salute un dato valore, metti un milione. Poi si attribuisce (più o meno arbitrariamente) a questo o a quel organo del corpo umano una percentuale - che é la percentuale con cui la malattia o la perdita di quel organo diminuisce l'integrità o la salute di una persona. A questo punto il calcolo diventa semplice: tu, Bianchi II, hai, in seguito all'incidente, persa una gamba? Qual é la percentuale attribuita alla perdita di una gamba? Il dieci per cento? Allora ti tocca in risarcimento un milione diviso cento moltiplicato per dieci. Si tratta senz'altro di una tecnica che riduce il pericolo di una contraddittorietà delle sentenze (dato che il valore da darsi, alla salute e ai vari tipi di lesione che la possono diminuire, é scritto in "tabelle" a cui tutti i giudici debbono uniformarsi) e che é anche molto...democratica, ma si tratta anche di una tecnica risarcitoria molto rozza: dal momento che il risarcimento ha la funzione di riportare il danneggiato allo stato di "ben esser" che aveva prima dell'incidente, nel calcolarlo si dovrebbe tenere conto dei suoi gusti, dei suoi interessi, e, perché no? della sua ricchezza (sì, anche di questa: se io dò centomila, come risarcimento della gamba amputatigli, a Lazzaro che é abituato a dormire sotto i ponti e a mangiare fagioli e patate, egli si sentirà al settimo cielo e perfino potrebbe spingersi a dire grazie a chi lo ha investito, se li dò a un miliardario, questi ci sputerà sopra).

Ma a questo punto il lettore si domanderà: ma che ha deciso il legislatore, ammette egli il risarcimento dei danni non patrimoniali? L'ammette con dei limiti (evidentemente preferendo l'ingiustizia di non risarcire alcuni tipi di danno, all'ingiustizia di un risarcimento calcolato in modo arbitrario e col risultato che identici danni potrebbero essere risarciti in modo diverso da diversi giudici). Ciò risulta chiaramente dall'art. 2059, che recita: " Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge". Quindi la non risarcibilità dei danni non patrimoniali dovrebbe essere la regola a cui solo una norma di legge potrebbe apportare eccezioni. Ora l'unica norma di legge, che fa espressa eccezione alla regola ora detta, é l'articolo 185 Cod. Pen., che nel suo capoverso recita: "Ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento (...)". (E come si spiega tale eccezione? Si spiega col fatto che un risarcimento basato su calcoli arbitrari tende a trasformarsi in una sanzione e ad essere basato su elementi - gravità della colpa, ricchezza del danneggiante (...) - analoghi a quelli di cui il giudice penale deve tenere conto nell'applicazione di una sanzione penale: di conseguenza un risarcimento-sanzionatorio é pur sempre una nota stonata, ma una nota stonata che stride meno ed é tollerabile in un processo penale).

Va aggiunto però a quanto sopra detto, che la Suprema Corte ha aumentato il numero dei danni che, pur essendo non patrimoniali, sono risarcibili, accogliendo la tesi, autorevolmente sostenuta, che, pur nella mancanza di un esplicita norma in tal senso, debbono essere ritenuti risarcibili i danni non patrimoniali conseguenti alla lesione di un interesse tutelato dalla Costituzione.

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di Luigi Sanguineti

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