Accesso abusivo a una casella di posta elettronica


E` reato anche se colui che accede abusivamente all`altrui casella di posta elettronica munita di password è il titolare
Accesso abusivo a una casella di posta elettronica
"Integra il reato di cui all’art. 615 - ter c.p. la condotta di colui che accede abusivamente all’altrui casella di posta elettronica, trattandosi di uno spazio di memoria, protetto da una password personalizzata, di un sistema informatico destinato alla memorizzazione dei messaggi, o di informazioni di altra natura, nell’esclusiva disponibilità del suo titolare, identificato da un account registrato presso il provider del servizio. Anche nell’ambito del sistema informatico pubblico, la casella di posta elettronica del dipendente, purché protetta da una password personalizzata, rappresenta il suo domicilio informatico, sicché è illecito l’accesso alla stessa da parte di chiunque, ivi compreso il superiore gerarchico".

Con la pronuncia n. 13057/16, la V Sezione Penale della Corte di Cassazione interviene sulla fattispecie di cui all’art. 615-ter c.p. statuendo e ribadendo che anche l’accesso abusivo all’altrui casella di posta elettronica integra il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di legittimità riguardava la condotta del responsabile dell’Ufficio di Polizia Provinciale di Bologna, il quale aveva acceduto abusivamente alla posta elettronica di un dipendente dell’ufficio, commettendo il reato di cui all’art. 615- ter , comma 2, n. 1 c.p.. Secondo gli ermellini, se in un sistema informatico pubblico - che serva, cioè alla pubblica amministrazione - vengono attivate caselle di posta elettronica protette da password personalizzate, a nome di uno specifico dipendente, l’accesso abusivo alle stesse integra, da parte di chiunque, il reato di cui all’art. 615-ter c.p., perché l’apposizione dello sbarramento, avvenuto con il consenso del titolare del sistema, dimostra che quella "casella" è collegata ad uno ius excludendi, di cui anche i superiori devono tener conto. Quindi la casella rappresenta uno spazio a disposizione esclusiva della persona, motivo per cui la sua invasione costituisce lesione della riservatezza.

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di Studio Legale Avv. Olindo P. PREZIOSI

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