Revocabilità dei compensi del professionista


Fallimento: sono revocabili i pagamenti al professionista effettuati fuori dai termini d'uso e in assenza di effettiva attività della società
Revocabilità dei compensi del professionista
REVOCABILITA’ DEI PAGAMENTI AL PROFESSIONISTA
L’art. 67 II co L.F. recita: "Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento".
Dunque, quando sussiste la conoscenza dello stato di insolvenza della società si può agire in revocatoria nei confronti del professionista che abbia percepito il proprio compenso nei sei mesi anteriori al fallimento; e non può essere legittimamente invocata dal convenuto l’esenzione di cui alla lettera a) del III comma dell’art. 67 L.F., poiché tale comma specifica che sono esenti da revocatoria solo i pagamenti di beni e servizi effettuati 1) "nell’esercizio dell’attività di impresa" e 2) "nei termini d’uso".
1) Quanto al primo aspetto si deve quindi analizzare se la società al momento del pagamento fosse in attività. Ad esempio se la società fosse stata in fase di liquidazione non si potrebbe parlare di "attività di impresa in essere", poiché la messa in liquidazione rappresenta la fase finale della vita di una società in cui l’attività viene interrotta e ci si attiva per azzerare le passività ed eventualmente liquidare poi i soci con quel che rimane. Ergo: durante la fase di liquidazione non si può parlare di "esercizio dell’attività di impresa", poiché l’attività termina appunto con l’atto di messa in liquidazione.
Inoltre l’attività di impresa cui si riferisce il legislatore è quella volta ad assicurare la continuazione della società, quindi i beni ed i servizi esentati da revocatoria sono soltanto quelli indispensabili alla prosecuzione della stessa; la consulenza di un professionista non può certo ritenersi indispensabile alla continuazione dell’impresa.
2) Quanto al secondo requisito, si deve aver riguardo ai termini d'uso": la prassi dei professionisti per il pagamento dei compensi è solitamente quella di inviare al cliente un avviso di notula e di ricevere il pagamento nei successivi 30 giorni, salvo se vi siano stati altri accordi di dilaziona mento dei pagamenti. Fiscalmente corretto è poi emettere la fattura al momento del versamento del corrispettivo della prestazione. Pertanto nel caso il professionista emettesse la fattura prima di essere pagato, senza inviare preventivamente il proprio schema di notula, tale comportamento sarebbe fuori dai cd. "termini d’uso" ed il relativo pagamento sarebbe revocabile.
Il professionista potrebbe eccepire l’esenzione di cui alla lettera f) del comma III dell’art. 67 L.F. , la quale però si riferisce ai " pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti e altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito".
Infatti la finalità di tale esenzione è quella di assicurare la continuazione dell’attività dell’impresa in crisi: poiché l’incombenza della revocatoria costituisce un disincentivo alla prestazione di lavoro nell’imminenza di fallimento la corresponsione delle retribuzioni è condizione necessaria per assicurare l’operatività aziendale. L’intento è anche quello di dare protezione a soggetti socialmente deboli, come i lavoratori dipendenti e figure affini, quali i collaboratori a progetto o gli agenti, secondo l’accezione che deriva dall’art. 409 n. 3 c.c.
Tale esenzione non riguarda quindi i compensi percepiti dai liberi professionisti e dai lavoratori autonomi occasionali, poiché agli stessi è già accordata la tutela della lettera a) dell’art. 67, co. III L.F.: ad esempio il consulente del lavoro che elabori le buste paga, il commercialista che provveda agli adempimenti fiscali, l’avvocato che si occupi delle cause in corso, sono in tali circostanze professionisti esentati da revocatoria secondo la lettera a)del co. III art. 67 L.F., perché la norma intende tutelare i servizi e le attività indispensabili alla prosecuzione dell’attività. In tal caso i pagamenti non sono revocabili, purché avvenuti nei "termini d’uso".

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di Avv. Sara Battistini

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