Ipotesi di nullità del contratto di mutuo


Sono nulli i mutui stipulati per ripianare precedenti esposizioni debitorie del mutuatario con lo stesso istituto di credito concedente il mutuo
Ipotesi di nullità del contratto di mutuo
Una società viene indotta a sottoscrivere un'apertura di credito in conto corrente con concessione di ipoteca (che costituisce, a tutti gli effetti, un mutuo ipotecario) al solo scopo di ristrutturare e consolidare i debiti pre esistenti in conto corrente nei confronti della stessa banca.
Ne deriva la nullità dell’intero procedimento negoziale per illeceità del motivo o della causa secondo quanto disposto dagli artt. 1344 e 1345 C.C.
Sulla questione si è pronunciata più volte la Cassazione che già con la prima decisione del 21 Luglio 2004 n.13580 ha stabilito: "è necessario che ricorra sia il requisito oggettivo costituito dal nesso teleologico tra i negozi, che il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti, pur se non manifestato in forma espressa, di volere non solo l’effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il collegamento ed il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore", pertanto il nesso che ne deriva produrrebbe NULLITA’ DELL’INTERO PROCEDIMENTO NEGOZIALE. In senso conforme la Cassazione si è espressa anche con la sentenza del 28 Luglio 2004 n. 14244, ed il 17 Dicembre 2004 n. 23470. In proposito, secondo la Suprema Corte il requisito soggettivo derivante da un comune intento delle parti di raggiungere non solo l’effetto tipico dei singoli contratti ma anche il loro diretto collegamento al fine di giungere ad un risultato ulteriore anche se non manifestato in forma espressa, emerge ugualmente poiché ci si baserebbe sulla "presupposizione". Tale impostazione si può configurare solo quando dal contenuto del contratto risulti che le parti abbiano inteso concluderlo subordinatamente all’esistenza di una data situazione di fatto che assurga a presupposto della volontà negoziale, dove la mancanza del quale provoca la caducazione del contratto (Cass. 11 marzo 2006 n.5390). Tutti gli elementi salienti necessari alla determinazione del rimborso devo essere esplicati e specificatamente approvati dal Cliente nel contratto di mutuo che si va a sottoscrivere; in caso contrario è evidente la violazione dell’art. 1346 C.C. in merito alla mancanza di liceità, determinatezza e determinabilità del contratto.
In sintensi è evidente che un apparente mutuo, a fronte del quale la parte mutuataria non può disporre della somma oggetto del mutuo (anzi, non entra nemmeno nella materiale disponibilità della somma mutuata), perchè la Banca utilizza detta liquidità per ripianare precedenti esposizioni debitorie dello stesso mutuatario in conto corrente, è da reputarsi assolutamente nullo, proprio per mancanza di causa del mutuo: viene meno lo scopo economico - sociale del contratto di mutuo, stando alla definizione tradizionale della "causa contrattuale". Ma anche intendendo la causa come "l'interesse concretamente perseguito dalle parti con la conclusone del contratto", ugualmente un mutuo di tal genere può definirsi nullo, proprio perchè l'interesse concreto che muove le parti a stipulare un contratto di mutuo è non già il mero ripianamento di una precedente esposizone debitoria, ma il permettere al mutuatario di entare nella disponibilità materiale della somma e utilizzarla per lo scopo convenuto.

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di Avv. Stefano Di Salvo

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