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Il nuovo contratto di prestazione occasionale


Due nuovi strumenti sostitutivi dei “vecchi voucher”: uno per le famiglie e uno per le aziende
Il nuovo contratto di prestazione occasionale
La legge n.96 del 21 giugno 2017 all’art. 54-bis ha definito la disciplina di due nuovi strumenti sostitutivi dei "vecchi voucher": uno per le famiglie e uno per le aziende.
Chi esercita un’attività professionale di impresa può acquisire prestazioni di lavoro occasionale entro i seguenti limiti:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000€;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000€[1];
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, compensi di importo complessivamente non superiore a 2.500€;
d) ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, non potrà svolgere più di 280 ore di lavoro occasionale nell’arco dello stesso anno civile.

La conseguenza del superamento di anche uno solo dei suddetti limiti sarà la trasformazione del rapporto di prestazione occasionale in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Per gli utilizzatori è consentito ricorrere al contratto di prestazione occasionale solo se il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato non è superiore a cinque.
La norma dispone inoltre che non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso, o abbia cessato da meno di sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Il prestatore di lavoro occasionale potrà godere del riposo giornaliero, delle pause e del riposo settimanale, come qualsiasi lavoratore subordinato.
Il costo orario minimo a carico dell’utilizzatore è pari a 12,4 € comprensivi di:
- misura minima del compenso orario pari a 9€;
- contribuzione alla Gestione Separata, nella misura del 33% del compenso (2,97€) ;
- premio per l’assicurazione Inail, nella misura del 3,5% del compenso (0,32€);
- oneri diversi di gestione pari all’1% del costo orario complessivo (0,1229€).

Per l’accesso alle prestazioni, gli utilizzatori sono tenuti a registrarsi, anche tramite intermediario, nella piattaforma informatica INPS e a versare anticipatamente, tramite F24elide, le somme necessarie a compensare le prestazioni. Al pagamento del compenso al prestatore provvederà l’INPS entro il giorno 15 del mese successivo alla data di cessazione della prestazione.
Gli utilizzatori dovranno, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, trasmettere una dichiarazione contenente le seguenti informazioni:
1) i dati anagrafici identificativi del prestatore;
2) il luogo di svolgimento della prestazione;
3) l’oggetto della prestazione;
4) La data e l’ora di inizio e termine della prestazione;
5) Il compenso pattuito per la prestazione che, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore, non potrà comunque essere inferiore a 36€.
Terminata la prestazione, entro le ore 24:00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento dell’attività lavorativa, l’utilizzatore può procedere a confermare, tramite la piattaforma INPS, l’effettuazione della prestazione. Qualora ciò non avvenga entro i limiti indicati, la stessa si riterrà svolta, e l’INPS procederà ad erogare il compenso pattuito al prestatore e i relativi contributi. Sempre entro il medesimo termine, l’utilizzatore può inoltrare la revoca della dichiarazione inviata, qualora la prestazione non abbia avuto effettivo compimento.
In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione o del divieto all’attivazione per gli utilizzatori con più di 5 dipendenti a tempo indeterminato, sarà irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria da 500€ a 2.500€ per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.
Allo stato attuale, si rimane in attesa dell’attivazione della piattaforma on-line INPS tramite la quale procedere all’attivazione dei nuovi contratti di prestazione occasionale.

[1] Per il calcolo di tale limite, i compensi per prestazioni occasionali rese da: titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di 25 anni (se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado o a un ciclo di studi presso l'università); persone disoccupate; percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione o di altre prestazioni di sostegno del reddito; devono essere computati in misura pari al 75% del loro importo.

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