Le nuove prestazioni occasionali


Caratteristiche delle nuove prestazioni occasionali dopo l`abolizione voucher
Le nuove prestazioni occasionali
In data 23 giugno scorso è entrata in vigore la Legge n. 97/2017, di conversione del Decreto Legge n. 50/2017, con disposizioni urgenti in materia finanziaria.
In questo articolo, cercherò di fornire le prime indicazioni circa l’utilizzo delle nuove prestazioni occasionali (articolo 54-bis) che sostituiranno il lavoro accessorio (c.d. voucher) abrogato dalla legge n.49 del 20 aprile 2017. L’INPS, con la Circolare n. 107/2017, fornisce le indicazioni operative per l’utilizzo e la gestione delle nuove prestazioni occasionali e con il Messaggio INPS n. 2887 del 12 luglio 2017, fornisce ulteriori chiarimenti sul computo dei lavoratori ai fini della determinazione del limite che legittima o meno il ricorso alle prestazioni in parola
UTILIZZATORI
Possono ricorrere alle prestazioni occasionali:
Persone fisiche (per prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia);
Altri utilizzatori (prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale);
Pubbliche amministrazioni (prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale);
L’Utilizzatore non potrà usufruire di prestazioni occasionali da parte di soggetti con i quali ha in corso o ha cessato negli ultimi 6 mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.).
LIMITI ECONOMICI
Possono essere previste Prestazioni occasionali esclusivamente entro i seguenti limiti economici annui:
ü per ciascun Prestatore: massimo 5.000 euro, indipendentemente dal numero di Utilizzatori;

ü per ciascun Utilizzatore: massimo 5.000 euro, tra tutti i Prestatori; sono computati al 75% del loro importo, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali da:
• titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
• giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi;
• persone disoccupate: soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.
• percettori di prestazioni di sostegno del reddito.

ü il Prestatore con lo stesso Utilizzatore: massimo 2.500 euro. I compensi sono: esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupato del Prestatore, sono computabili nel reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Il Prestatore ha diritto: all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata, alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, al riposo giornaliero (articolo 7 - Decreto Legislativo n. 66/2003), alle pause (articolo 8 - Decreto Legislativo n. 66/2003), ai riposi settimanali (articolo 9 - Decreto Legislativo n. 66/2003).
Indipendentemente da chi usufruisce della prestazione, sia esso una famiglia o una impresa, gli Utilizzatori e i Prestatori devono previamente registrarsi alla «piattaforma informatica INPS», anche tramite un intermediario tra quelli previsti dal comma 1, dell’articolo 1, della Legge n. 12/1979. Esclusivamente per le famiglie utilizzatrici, la registrazione ed i relativi adempimenti possono essere effettuati tramite un patronato. Anche tutti i successivi adempimenti devono essere fatti tramite la piattaforma INPS.
Ci soffermiamo solo ed esclusivamente sugli "altri" UTILIZZATORI.
ALTRI UTILIZZATORI Le prestazioni di lavoro occasionale, per utilizzatori non famiglie, possono avvenire esclusivamente mediante il «contratto di prestazione occasionale». Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità. Per usufruire delle prestazioni occasionali, l’utilizzatore deve avere alle proprie dipendenze al massimo 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (da questo parametro sono escluse le Pubbliche Amministrazioni).
In relazione al computo dei lavoratori al fine di determinare il superamento o meno del limite di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, quale "soglia" oltre la quale gli "altri utilizzatori" (salve le amministrazioni pubbliche) non possono ricorrere alle prestazioni occasionali, l’INPS chiarisce che:
*contrariamente a quanto indicato nella Circolare n. 107/2017, gli apprendisti sono esclusi dal computo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47, comma 3 del D.Lgs n. 81/2015;
• nel calcolo della forza aziendale mensile deve essere applicato l'arrotondamento per eccesso laddove il valore del primo decimale sia superiore a 0,5, ovvero per difetto in caso contrario;
• la media delle forze aziendali mensili non deve essere arrotondata al fine di verificare la sussistenza delle condizioni che legittimano il ricorso alle prestazioni occasionali. A titolo esemplificativo, con riferimento all’ultimo punto, l’INPS precisa che se la media delle forze aziendali mensili è eguale a "5,1 dipendenti", l’utilizzatore non potrà fare ricorso alle prestazioni occasionali. Si ritiene, invece, che qualora la media delle forze aziendali mensili sia pari a "5,0 lavoratori", sia possibile ricorrere alle prestazioni occasionali, stante il fatto che il divieto è previsto per gli utilizzatori che hanno alle loro dipendente "più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato".
LIMITI D’UTILIZZO
Non possono utilizzare il «contratto di prestazione occasionale» le seguenti imprese:
- imprese agricole, salvo che per le attività lavorative occasionali effettuate dai seguenti soggetti, purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli: • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; • studenti con meno di 25 anni di età; • persone disoccupate; • percettori di prestazioni di sostegno del reddito.
- imprese edili e settori affini, o imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione materiale lapideo, miniere, cave e torbiere;
- imprese nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
ACQUISTO
Per attivare un contratto di prestazione occasionale, l’utilizzatore versa, attraverso la «piattaforma informatica INPS», le seguenti somme minime per ogni ora di lavoro:
ü 9,00 euro - compenso minimo orario (tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro)
ü 2,97 euro - 33% per la contribuzione alla Gestione separata,
ü 0,32 euro - 3,5% per il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
ü 0,09 euro - 1% per il finanziamento degli oneri gestionali.
Costo minimo complessivo orario 12,38 euro.
COMUNICAZIONE
L’Utilizzatore deve comunicare, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, tramite «piattaforma informatica INPS» o Contact Center INPS, una dichiarazione contenente:
a) dati anagrafici e identificativi del prestatore;
b) luogo di svolgimento della prestazione;
c) oggetto della prestazione;
d) data e ora di inizio e di termine della prestazione; • se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a 3 giorni;
e) compenso, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata;
Una volta avvenuta la comunicazione, il prestatore riceve una notifica automatica tramite SMS o email.
REVOCA COMUNICAZIONE
Nel caso in cui la prestazione non si realizza, l’Utilizzatore è tenuto a comunicare, con le stesse modalità di avvio, la revoca entro i 3 giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della revoca, l’INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
COMPENSI
Le prestazioni occasionali rese nel corso del mese, da parte di tutte le tipologie di utilizzatori (famiglie e altri utilizzatori), verranno pagate dall’INPS, al Prestatore, il giorno 15 del mese successivo alla prestazione attraverso:
• accredito su conto corrente bancario;
• mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici delle Poste italiane Spa (gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore).
La seconda opzione verrà presa in considerazione esclusivamente qualora il lavoratore non abbia registrato, sul proprio profilo, il conto corrente bancario di riferimento. I pagamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti. Contributi L’INPS provvede all’accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del Prestatore ed al trasferimento all’INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi Assicurativi.
SANZIONI
Superamento del limite economico:
In caso di superamento, da parte dell’Utilizzatore, del limite economico in capo al singolo prestatore (2.500 euro annui) o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dell’anno civile (2.500/9 euro), il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra i 2.500 euro annui e la retribuzione oraria individuata dal Ccnl. La sanzione non si applica alle Pubbliche Amministrazioni. Non sono previste sanzioni in caso di superamento del massimale annuo dei compensi in capo al prestatore (5.000 euro) ed il superamento del massimale annuo di utilizzo di prestazioni occasionali da parte dell’utilizzatore (5.000 euro). Su questo è il caso di attendere la circolare dell’Ispettorato del Lavoro.
Mancata comunicazione
Esclusivamente per gli utilizzatori diversi dalle famiglie, in caso di mancata comunicazione anticipata (almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione) è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera, per cui risulta accertata la violazione. La sanzione non si applica alle famiglie in caso di mancata comunicazione prevista entro il 3 del mese successivo alle prestazioni.
Violazione ai divieti dell’articolo 14 (solo per gli Altri Utilizzatori)
Qualora la prestazione occasionale venga prestata per una delle seguenti imprese o attività:
- imprese con più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (da questo parametro sono escluse le Pubbliche Amministrazioni).
- imprese agricole, salvo che per le attività lavorative occasionali effettuate dai seguenti soggetti, purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli:
• titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
• studenti con meno di 25 anni di età;
• persone disoccupate;
• percettori di prestazioni di sostegno del reddito.
- imprese edili e settori affini;
- imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione materiale lapideo, miniere, cave e torbiere;
- imprese nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
È prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida obbligatoria prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 124/2004.

Articolo del:


di dott.ssa Simona Cerra

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse