Il nuovo contratto di prestazione occasionale


Ecco tutto quello che c`è da sapere sui soggetti, utilizzatori, prestatori e agricoltori
Il nuovo contratto di prestazione occasionale
IL NUOVO CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE, TUTTO QUELLO CHE C’É DA SAPERE
Il "Contratto di prestazione occasionale", così come concepito dall’art. 54-bis del D.l. 50/2017 (convertito dalla legge 96/2017), ha certamente colmato un vuoto normativo non indifferente, creato dall’abrogazione della precedente disciplina del lavoro accessorio. Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore (azienda/professionista/amministrazione pubblica) acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti indicati più avanti al paragrafo "Limiti ai compensi" (comma 13).
Vediamo ora nel dettaglio le caratteristiche del nuovo strumento.
SOGGETTI - Innanzitutto è doveroso operare una distinzione tra utilizzatori persone fisiche (che fanno ricorso al libretto Famiglia) ed "altri utilizzatori" (per i quali è previsto il contratto di prestazione occasionale) che sono una categoria residuale rispetto alla prima, poiché comprende tutti gli utilizzatori che non siano persone fisiche.
Di seguito ci occuperemo dei cosiddetti "altri utilizzatori" (aziende/professionisti/amministrazioni pubbliche).

LIMITI AI COMPENSI - Per una prestazione occasionale (come definita dal comma 1) i limiti ai compensi netti al prestatore riguardano in un anno:
PRESTATORI - Per ciascun prestatore compensi netti non superiori a 5000 euro (con riferimento a tutti gli utilizzatori);
Per ciascun prestatore nei confronti di un medesimo utilizzatore compensi netti non superiori a 2500 euro.
PRESTATORI PARTICOLARI - Particolari prestatori (titolari di pensioni di vecchiaia e di invalidità, giovani con meno di 25 anni di età, frequentanti istituti scolastici o Università, disoccupati, o percettori di misure a sostegno del reddito) il comma 8, art.54-bis Dl. 50/2017 convertito, specifica che saranno agevolati nel computo dei compensi ricevuti che verranno conteggiati per solo una parte del loro importo effettivo erogato, pari al 75%;
UTILIZZATORI - Per ciascun utilizzatore compensi non superiori a 5000 euro (con riferimento a tutti i prestatori), salvo quanto per i prestatori particolari;
LIMITE AL COMPENSO MINIMO GIORNALIERO - il compenso pattuito (altra importante novità) non potrà essere inferiore a 36 euro giornalieri per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative (ad eccezione del settore agricolo). Si garantisce così un importo minimo giornaliero al prestatore.
LIMITI ALLE ORE DI LAVORO - Sempre per ciò che riguarda i limiti all’utilizzo, viene introdotto anche un tetto orario massimo annuale di 280 ore, oltre il quale il rapporto di lavoro diventa subordinato a tempo pieno e indeterminato.
LIMITI ALLA FORZA LAVORO DELL’UTILIZZATORE - É vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte di utilizzatori con alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Una recente circolare Inps ha chiarito i non pochi dubbi al riguardo specificando che il conteggio deve essere operato come media dei lavoratori dall’ottavo al terzo mese precedente la data della prestazione occasionale, senza arrotondamenti (ad esempio se un’azienda nel semestre in questione ha registrato una media di 5,1 dipendenti, non potrà usufruire della prestazione occasionale). In tale conteggio non rientrano gli apprendisti, i lavoratori part-time sono invece computati in proporzione all’orario svolto in rapporto al tempo pieno.
DIVIETO DI UTILIZZO PER VARI SETTORI - Il divieto di utilizzo del contratto di prestazione occasionale si estende anche alle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative svolte dai soggetti visti in precedenza (pensionati, giovani studenti, disoccupati e percettori di misure di sostegno al reddito), alle imprese dell’edilizia e di settori affini, alle imprese esercenti attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere.
Espressamente vietato è il ricorso al contratto di prestazione occasionale anche nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Inoltre, se c’è mai stato un rapporto di lavoro subordinato (o Co.co.co.) tra il prestatore e l’utilizzatore, esso deve essere cessato da almeno 6 (sei) mesi.
DIRITTI DEL PRESTATORE - Oltre ovviamente al compenso, la norma specifica che il prestatore ha altri diritti, tra i quali:
ASSICURAZIONI - Assicurazione contro invalidità, vecchiaia e superstiti, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
RIPOSO GIORNALIERO, SETTIMANALE E PAUSE - Diritto al riposo giornaliero (11 ore consecutive ogni 24), alle pause (se l’orario giornaliero supera le 6 ore, una pausa della durata stabilità dal CCNL di settore), e al riposo settimanale (almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni di lavoro);
SALUTE E SICUREZZA - Diritto alla salute e alla sicurezza del prestatore sul posto di lavoro (come da art.3 comma 8 D.lgs. 81/2008 - quindi corsi sulla sicurezza, valutazione del rischio, ecc.).
COMPENSO MINIMO E COSTO PER L’UTILIZZATORE - La norma definisce la misura minima del compenso orario in 9 euro (tranne nel settore agricolo, nel quale tale misura varia in funzione del CCNL), ai quali vanno ad aggiungersi - a carico dell’utilizzatore del contratto di prestazione occasionale:
la contribuzione alla gestione separata Inps nella misura del 33% (2,97 euro)
il premio per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro Inail al 3,5% (0,32 euro)
Queste voci di costo vanno a comporre il costo orario complessivo per l’utilizzatore di complessivi 12,29 euro, sul quale vanno calcolati gli oneri di gestione dell’1%.
ADEMPIMENTI DELL’UTILIZZATORE - Per usufruire della prestazione, l’utilizzatore dovrà innanzitutto registrarsi, anche tramite un intermediario, nella piattaforma informatica Inps, e dovrà versare, tramite F24Elide causale "CLOC" o tramite carte di credito/debito, le somme necessarie per compensare le prestazioni (al riguardo si consiglia il versamento con una settimana di anticipo, per evitare che le somme non vengano rese disponibili all’occorrenza).
Successivamente dovrà comunicare i dati della prestazione (almeno un’ora prima della stessa, attraverso la piattaforma telematica Inps, tramite il contact center Inps), ovvero:
dati anagrafici del prestatore;
luogo, oggetto e data della prestazione;
l’orario di inizio e di termine della prestazione (per gli imprenditori agricoli la durata, con un arco temporale non superiore ai 3 giorni)
il compenso pattuito, che (altra importante novità) non potrà essere inferiore a 36 euro giornalieri per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative (ad eccezione del settore agricolo). Si garantisce così un importo minimo al prestatore.
Ulteriore prassi concerne la conferma della prestazione entro le ore 24 del terzo giorno successivo a quello in cui si è svolta la prestazione, che dovrà essere inviata dall’utilizzatore, ed in mancanza della quale la stessa prestazione si riterrà svolta.
L’Inps poi provvederà a pagare il compenso al prestatore entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è svolta la prestazione.
ADEMPIMENTI DEL PRESTATORE - Il prestatore (come visto in precedenza per l’utilizzatore), dovrà registrarsi e svolgere i relativi adempimenti nella piattaforma Inps, implementata dall’ente per erogare compensi e valorizzare la posizione contributiva dei prestatori.
Dopo che l’utilizzatore avrà comunicato i dati della prestazione all’Inps (con le modalità e i contenuti visti in precedenza), il prestatore riceverà contestuale notifica della stessa dichiarazione dell’utilizzatore (attraverso SMS o posta elettronica).
Infine, il compenso netto verrà corrisposto al prestatore mediante accredito sul conto corrente bancario (se inserito nella piattaforma), o bonifico bancario domiciliato.
TASSAZIONE E STATUS DEL PRESTATORE - I compensi ricevuti dal prestatore non saranno considerati imponibili e non incideranno sullo stato di disoccupazione del prestatore stesso e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
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PARTICOLARITÀ DEL SETTORE AGRICOLO - Per le imprese del settore agricolo la disciplina è diversa e prevede (come visto in precedenza), la possibilità di ricorrere al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per attività di lavoro rese da particolari soggetti:
PENSIONATI - Titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
GIOVANI STUDENTI - Giovani con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti presso un istituto scolastico o un’Università;
DISOCCUPATI - Persone disoccupate ai sensi dell’art. 19 D.lgs. 150/2015;
PERCETTORI DI MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO - Percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione o di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Detti soggetti non devono risultare iscritti in uno degli elenchi anagrafici comunali degli operai a tempo determinato.
Differente è anche la misura del compenso minimo orario, che nel settore agricolo è pari all’importo della retribuzione oraria prevista dal CCNL stipulato dalle associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale (CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti). La circolare Inps specifica che sono previsti tre importi orari minimi differenti a seconda dell’area di appartenenza del lavoratore:
AREA 1 - 7,57 euro;
AREA 2 - 6,94 euro;
AREA 3 - 6,52 euro.
Il compenso minimo giornaliero segue la stessa logica degli altri settori, poiché non può essere inferiore alla misura minima fissata per la retribuzione di 4 ore lavorative (l’importo totale dipenderà quindi dall’area di appartenenza del lavoratore).
Le comunicazioni da fornire all’Inps (attraverso gli stessi canali previsti per gli altri settori) almeno un’ora prima della prestazione lavorativa riguardano:
dati anagrafici del prestatore;
compenso pattuito;
luogo di svolgimento della prestazione;
durata della prestazione collocata in un periodo massimo di tre giorni consecutivi (anche se l’Inps precisa che la piattaforma non è ancora pronta a gestire dichiarazioni che comprendano un arco temporale superiore a quello giornaliero, e a tal proposito si attendono sviluppi entro Settembre 2017);
altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.
Laddove la prestazione non dovesse essere resa, l’utilizzatore può sempre revocare la dichiarazione nei tempi e con le stesse modalità previste per gli altri settori (entro le 24.00 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale previsto per la prestazione).
Il pagamento del compenso, nel caso di prestazioni che coprano un arco temporale a cavallo di due mesi, è previsto entro il giorno 15 del mese successivo alla data finale dell’arco temporale stesso.
SANZIONI - Le sanzioni in caso di superamento dell’importo massimo delle prestazioni di un determinato prestatore nei confronti di uno specifico utilizzatore (2500 euro) sono le stesse previste in caso di superamento del limite annuale di 280 ore, ovvero immediata trasformazione in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Una sanzione dai 500 ai 2500 euro invece, è prevista nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione anzidetti o nel caso di utilizzo del contratto di prestazione occasionale da parte di un utilizzatore che non ne abbia diritto, ma per ora non vengono enunciate in maniera esplicita altre sanzioni in caso di altre violazioni.
OPERATIVITA DEL SISTEMA IN SINTESI
1 - Iscrizione dell’utilizzatore alla piattaforma Inps;
2 - Versamento degli importi che dovranno essere pagati (Inps, Inail, servizio e prestatore)
3 - Comunicazione dei dati di prestazione;
4 - Conferma eventuale o revoca dell’avvenuta prestazione;
5 - Pagamento da parte dell’Inps dei compensi netti al prestatore.

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Articolo del:


di Roberto Barucca

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