Ultimi giorni per rottamare le cartelle


Il termine per aderire alla rottamazione sta per scadere: è fissato al 31 luglio. E' urgente capire se aderire in tutto o in parte o per niente
Ultimi giorni per rottamare le cartelle
ULTIMI GIORNI PER ROTTAMARE LE CARTELLE EQUITALIA
Il termine del 31 luglio per aderire alla "rottamazione delle cartelle Equitalia" sta per scadere: si deve decidere se aderire in tutto o in parte alla procedura agevolativa.
E’ quindi il momento di analizzare ciascuna cartella contenuta nella comunicazione di Equitalia, partendo dall’estratto di ruolo, per capire se vi siano motivi di impugnativa delle cartelle (come ad esempio mancate notificazioni o intervenute prescrizioni). In tal caso si deve attentamente valutare se sia il caso di aderire alla rottamazione per tutte le partite comunicate da Equitalia oppure solo per alcune.

Si tratta di una scelta che deve essere guidata da:
1) argomenti strettamente giuridici, attinenti alla probabilità di contrastare efficacemente la ripresa dell’attività di riscossione da parte dei soggetti competenti;
2) valutazioni di fatto, come la capacità economica del contribuente di fare fronte al pagamento dell’intero importo nei tempi decisamente stretti previsti dalla Legge: infatti in caso di mancato pagamento di una qualunque delle rate previste, il contribuente decade dal beneficio dell’agevolazione, con le seguenti conseguenze:
a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente e originariamente dovuto per ogni ruolo (comprese quindi le sanzioni e gli interessi di mora);
b) l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero, il cui pagamento non può più essere rateizzato.

I contribuenti che fruiscano già di una dilazione di pagamento di cui all’art. 19 del DPR 602/1973, possono avvalersi della definizione agevolata delle cartelle, purché risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016.
In questo caso, però, la scelta - che diventa irrevocabile con il pagamento della prima o unica rata del 31 luglio - deve essere molto ben ponderata, perché l’adesione alla "rottamazione" comporta la revoca della precedente dilazione, mentre restano definitivamente acquisite le somme già pagate a titolo di sanzione, interessi di dilazione e interessi di mora. Sarà quindi necessario valutare di volta in volta la convenienza concreta della definizione agevolata. Ciò per tre ragioni:
- mentre la dilazione ex art. 19 del DPR 602/1973 può essere accordata anche per tempi piuttosto lunghi, la "rottamazione" impone di pagare tutto l’importo entro il settembre 2018;
- Il mancato o insufficiente o tardivo pagamento anche di una sola rata di "rottamazione" fa venir meno gli effetti dell’agevolazione.
- il mancato o insufficiente o tardivo pagamento di una rata successiva alla prima comporta il venir meno della dilazione precedentemente accordata.

Si deve precisare che, nelle ipotesi in cui vi sia una dilazione precedentemente accordata, con la presentazione dell’istanza di adesione, sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni relativi alle rate in scadenza successivamente al 31.12.2016 (co. 5 dell’art. 6); detta sospensione opera fino al 31.7.2017, perché il pagamento della rata di rottamazione di luglio 2017 comporta la revoca automatica della precedente dilazione (co. 8 dell’art. 6), mentre il mancato pagamento della stessa rata comporta che la dilazione precedente (purché in essere al 24.10.2016) riprende efficacia.
In altre parole, esiste una sostanziale differenza tra il mancato pagamento della rata di luglio 2016 ed il mancato pagamento di una rata successiva, nelle ipotesi in cui vi sia una precedente dilazione:
· pagamento prima rata: si consolida il procedimento di rottamazione e si revoca l’eventuale precedente dilazione
· mancato pagamento prima rata: viene meno la rottamazione, ma riprende efficacia la precedente dilazione
· mancato pagamento di una rata successiva, si interrompe la rottamazione e si perde la dilazione precedente.

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di avv. Antonio Serafini

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