Gratuito patrocinio per le vittime stalking


Il gratuito patrocinio è sempre assicurato alle vittime di stalking, maltrattamenti e reati sessuali? Sì, anzi no!
Gratuito patrocinio per le vittime stalking
La sentenza della IV Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 13497 del 2017 redige i confini dell'ammissione al gratuito patrocinio nei casi di vittime di gravi delitti.
L'art. 76 del D.P.R. n.115/02 (Testo Unico sulle spese di giustizia) stabilisce che la vittima di una serie di gravi ed odiosi delitti contro la persona (maltrattamenti in famiglia, mutilazione degli organi genitali femminili, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, atti sessuali con minorenni, stalking, "può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto".
Alla mera lettura del dato normativo non sfugge l'intento del legislatore di giungere concretamente in soccorso dei soggetti vittime di condotte delittuose così esiziali e di destabilizzante allarme sociale.
La norma ha lo scopo di assicurare la gratuità della difesa di chi denunci i reati di cui sopra ed intenda costituirsi parte civile nel processo penale.
L'espressione verbale "può" fa sorgere spontaneo il presente quesito: se il Magistrato abbia facoltà di ammettere al beneficio o è comunque tenuto a concederlo alla vittima che lo richiede in forza della disposizione normativa.
La sentenza della IV sezione Penale della Corte,investia della vexata quaestio ha offerto la chiave di lettura più aderente alla ratio della norma.
Innanzitutto occorre rilevare, secondo gli Ermellini, che la legge in parola non fa cenno alcuno alla figura del danneggiato dal reato (colui che subisce un danno patrimoniale o non patrimoniale come conseguenza del reato) che intenda costituirsi parte civile nel processo penale e che può anche non coincidere con la vittima del reato (es. nel caso di omicidio, la vittima è rappresentata dal soggetto deceduto mentre i danneggiati si individuano nei familiari e nei parenti).
Il dettato legislativo si riferisce solo alla persona offesa, soggetto titolare del bene giuridico tutelato dalla norma e che è il destinatario diretto della condotta di reato.
Fatta questa importante distinzione, ne consegue che la persona danneggiata dal reato potrà ricorrere al patrocinio solo nel caso in cui il suo reddito non superi i limiti fissati dalla legge, in linea con la previsione generale, mentre la persona offesa potrà beneficiare, indipendentemente dai limiti di reddito, dell'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Il problema ermeneutico sta nel passaggio ove si enuncia che la vittima "può"e non "deve" essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito.
In altri termini sembrerebbe che il giudice abbia una mera discrezionalità e non un dovere di accogliere la domanda di fruizione del beneficio.
La Corte di Cassazione, invece, ha inteso l'espressione "può" come dovere del Giudice di accogliere l'istanza "se" presentata dalla "persona offesa" da "uno dei reati di cui alla norma" e all'esito della posititva verifica dell'esistenza di "un procedimento iscritto relativo ad uno dei menzionati reati".
Siffatta interpretazione risulta sistematicamente aderente alla finalità della norma che appare essere quella di assicurare alle vittime di quei reati un accesso alla giustizia favorito dalla gratuità dell'assistenza legale.
Alla luce delle brevi e succinte considerazioni illustrate è opportuno, per i soggetti che ritengono di accedere alla tutela giudiziaria gratuita perchè destinatari delle gravi condotte delittuose previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 115/02, assicurarsi di rivestire la qualifica di persona offesa dal reato e non di danneggiato altrimenti rischierebbero, in assenza dei requisiti reddituali richiesti, di vedersi rigettata la richiesta di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

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di avv. Pasquale Improta

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