Il giudizio di ottemperanza e processo tributario


L’Istituto del giudizio di ottemperanza rappresenta senza dubbio uno degli istituti più interessanti previsti dal D.lgs.n°546/1992
Il giudizio di ottemperanza e processo tributario
·Il giudizio di ottemperanza ex art.70 del D.lgs.n°546/1992
Il giudizio di ottemperanza introdotto per la prima volta nel processo tributario dalla previsione normativa di cui all’art.70 del D.lgs.n°546/1992 risponde sicuramente alla medesima esigenza del corrispondente istituto previsto nel processo amministrativo, di salvaguardia della sfera di autonomia del potere esecutivo dal potere giudiziario, secondo il tradizionale principio liberale della separazione dei poteri che, è tuttora socialmente avvertito, sebbene nella visione più moderna di affermazione di un rapporto di alterità tra il momento delle scelte e il momento della risoluzione delle controversie alla stregua delle scelte già compiute.
In particolare, rendere "esecutivo" il giudicato divenuto definitivo così come disposto in sentenza dal Collegio tributario adito è una esigenza imprescindibile senza della quale non avrebbe senso, per ciascuna della parti costituite, intentare un procedimento giudiziale finalizzato, quest’ultimo, a fare valere le proprie ragioni in un senso o nell’altro; né, tanto meno, avrebbe senso affrontare un contraddittorio che deve necessariamente seguire un iter processuale preciso e inderogabile.
Pertanto, in caso di sentenza passata in giudicato rivelatasi sfavorevole per il contribuente-ricorrente è fatta salva la possibilità per il medesimo di agire nei confronti dell’ente impositore per il soddisfacimento del proprio credito non solo scegliendo le modalità processale- civilistiche, ma, anche mediante l’espletamento del giudizio di ottemperanza. Pertanto, possiamo dire che anche nel processo tributario l’istituto del giudizio di ottemperanza è sostanzialmente finalizzato non a consentire l’ adempimento di un obbligo generalizzato ed esterno dell’Amministrazione finanziaria, bensì di consentire l’adempimento degli obblighi specifici e diretti derivanti dal giudicato ormai divenuto definitivo e in quanto tale inopponibile.
E’ evidente, quindi, che il giudice viene ad ingerirsi due volte nell’attività impositiva dell’Amministrazione finanziaria (o ente locale); in prima istanza, egli ha il potere di ordinare alla stessa degli obblighi di fare; in secondo luogo, ha il potere di controllare se essa ha correttamente adempiuto agli obblighi che le erano stati imposti. In caso contrario, è prevista anche la possibilità di potersi sostituire all’Amministrazione finanziaria (ente locale) inadempiente. In tal modo è realizzata "l’effettività della tutela giurisdizionale", che si ricava dai principi costituzionali e, precisamente, dagli artt. 24, 101,103,113 della nostra Carta costituzionale.
Quanto alla sua natura, il giudizio di ottemperanza, secondo la stessa dottrina, può essere definito un giudizio misto di cognizione e di esecuzione. In particolare, esso deve essere mantenuto interamente nell’ambito della funzione giurisdizionale.
Dalla pronuncia del giudice nasce per l’Amministrazione finanziaria il dovere di uniformarsi, per il privato, a un interesse protetto in ordine all’osservanza di tale dovere, avente ad oggetto l’eliminazione della situazione di fatto prodotta dall’applicazione dell’atto annullato e la conduzione a tutte le conseguenze dello status di diritto definito dal giudice.
Relativamente alle modalità di proposizione del ricorso per ottemperanza, la previsione normativa di cui al comma 2 del richiamato art. 70 del D.lgs. n.546/1992, dispone testualmente che:"il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l’adempimento dall’ufficio del Ministero delle finanze o dall’ente locale dell’obbligo posto a carico della sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a quando l’obbligo non sia estinto".
Dal tenore letterale della norma sopra richiamata si evince con chiarezza che il ricorso introduttivo può essere proposto solo quando è scaduto il termine previsto dalla legge per l’adempimento degli obblighi posti dalla sentenza a carico dell’ufficio del Ministero delle finanze o dell’ente locale impositore; in mancanza di un termine specifico è fatta salva la possibilità per la parte vittoriosa in giudizio, di presentare il ricorso passati trenta giorni dalla data di messa in mora eseguita mediante l’ufficiale giudiziario.
Da un punto di vista sostanziale, il ricorso rivolto al Presidente della Commissione tributaria adita deve contenere l’esposizione dei fatti che hanno legittimato la proposizione del giudizio di ottemperanza e la precisa indicazione della sentenza in ordine alla quale si chiede l’ottemperanza, di cui dovrà essere allegata anche copia. Inoltre, è necessario che la parte ricorrente alleghi al ricorso introduttivo anche la copia autentica dell’atto di messa in mora, se questa è stata eseguita per mancanza del termine legale per l’adempimento. Successivamente, la Segreteria della Commissione tributaria adita, circa l’ottemperanza del giudicato, provvede a comunicare all’ufficio del Ministero delle finanze o dell’ente locale che ha esternato la propria pretesa impositiva, uno dei due originali del ricorso; i suddetti uffici impositori, entro e non oltre 20 giorni dalla data di comunicazione del ricorso hanno la possibilità di presentare memorie di replica con le quali possono eventualmente evidenziare le loro ragioni, esibendo in allegato la documentazione comprovante l’eventuale adempimento del giudicato.
Volendo, in tale circostanza, richiamare la posizione del Comune impositore, rileva precisare che in caso di ricorso presentato dal contribuente-ricorrente ex artt. 70 e ss. del D.lgs. 546/1992, con il quale è stata richiesta l’ottemperanza relativa ad una sentenza pronunciata dal Collegio tributario, in tal caso, spetta all’ente impositore, qualora lo stesso abbia regolarmente provveduto a rendere esecutivo il giudicato, dare prova tangibile (previa esibizione di documentazione idonea, che potrebbe consistere, nell’esibizione del dispositivo di annullamento di un avviso di accertamento IMU-TARI/TASI, inizialmente emesso e notificato dall’ente impositore, a carico del ricorrente e poi successivamente annullato a seguito del giudicato dell’avvenuta osservanza del precetto giuridico disposto dal Collegio tributario. Decorso il termine utile di 20 giorni per un’eventuale controdeduzione dell’ente impositore, il presidente della Commissione tributaria adita assegna il procedimento alla sezione che ha emesso la pronuncia da ottemperare. A tal fine, il Presidente di sezione fissa la data dell’udienza di trattazione in camera di consiglio del ricorso del giudizio di ottemperanza. La Segreteria della Commissione tributaria comunica alle parti almeno 10 giorni prima, la data dell’udienza di trattazione.
Nell’udienza camerale di trattazione, il Collegio adito sentite le parti, ed acquisiti i documenti necessari, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per dare piena attuazione alla sentenza non ottemperata dal Comune impositore (Amministrazione finanziaria), rispettando le forme amministrative dei provvedimenti da assumere ed il dispositivo della sentenza di ottemperanza. Il Collegio tributario, inoltre, può delegare un proprio componente, o nominare un commissario ad acta per l’attuazione dei provvedimenti da adottare. Il procedimento di fronte al Collegio tributario adito, rimane in essere fino a quando i provvedimenti attuativi non siano stati adottati ed eseguiti; infatti, solo dopo il Collegio dichiara definitivamente chiuso il procedimento con ordinanza.
Per assicurarsi il rapido svolgersi del procedimento, la previsione normativa di cui all’art. 70, commi 9 e 10 del ridetto D.lgs.n°546/1992 dispone espressamente che tutti i provvedimenti adottati nel corso del procedimento sono immediatamente esecutivi e, che contro la sentenza di ottemperanza è possibile un’unica impugnazione rappresentata dal ricorso per cassazione,, relativo all’inosservanza delle norme sul procedimento di ottemperanza.
In particolare, rileva precisare che l’eventuale successiva fase innanzi alla Corte di cassazione, non implica alcuna cognizione di merito, ma, è diretta essenzialmente a verificare se sussiste o meno la presenza di determinati errori compiuti nel corso del procedimento. Qualora la Corte adita configura effettivamente i vizi denunciati, inevitabilmente, cassa la sentenza; in caso contrario, rigetta il ricorso.
La previsione normativa di cui all’art. 70 comma 10 del D.lgs. n. 546/1992, consente pertanto, la possibilità di presentazione del ricorso per Cassazione relativamente a tutti i vizi relativi al procedimento ex art. 360, comma 1, n. 4) del c.p.c. Tuttavia, può verificarsi che nonostante il procedimento di ottemperanza l’Amministrazione finanziaria o l’ente locale impositore, in qualche modo, non si adeguano alla decisione, ed allora, l’unica via ulteriormente percorribile dalla parte che ha interesse ad agire, è un’azione esperibile davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, finalizzata essenzialmente a richiedere il risarcimento del danno subito a seguito dell’inerzia dell’Amministrazione finanziaria o dell’ente locale impositore.

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di Avv. Giuseppe DURANTE

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