Abuso edilizio prescritto? No alla demolizione


L'ordine di demolizione deve essere revocato in tutti i casi di estinzione del reato
Abuso edilizio prescritto? No alla demolizione
Nel raccogliere e compendiare la normativa di settore, il Testo Unico sull'Edilizia ricollega sanzioni penali a talune violazioni di legge.

In particolare, l'art. 44 del d.p.r. 380/2001 prevede tre fattispecie di reato contravvenzionale: a) inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive; b) esecuzione di lavori in assenza di permesso di costruire ovvero esecuzione dei lavori in totale difformità dallo stesso; c) lottizzazione abusiva ovvero interventi edilizi in zone sottoposte a vincolo storico, archeologico, artistico, paesaggistico.

La clausola di riserva "salvo che il fatto non costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative" unita all'obbligatorietà della confisca in caso di lottizzazione abusiva hanno generato il dubbio sulla perdurante validità dell'ordine di demolizione in caso di sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

I Giudici di merito, infatti, hanno tendenzialmente confermato l'ordine di demolizione anche in esito a sentenze in cui dichiaravano l'estinzione del reato in quanto prescritto.
Non sono mancati provvedimenti in senso difforme, cosicchè la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sui ricorsi interposti dagli imputati, dal Pubblico Ministero o dal Procuratore Generale (in taluni casi anche per saltum avverso la sentenza di primo grado).

La questione è stata affrontata e risolta dai Supremi Giudici, i quali ormai hanno definito un orientamento granitico e costante.

Il principio di diritto affermato pare potersi così riassumere: la sentenza di proscioglimento che dichiari l'estinzione del reato di costruzione abusiva per intervenuta prescrizione comporta il dissequestro e la restituzione dell'immobile già sottoposto a sequestro preventivo, con conseguente obbligo di revoca dell'ordine di demolizione.

Stante la sua natura amministrativa, infatti, l'ordine ablatorio presuppone sempre una sentenza di condanna (o altra ad essa equiparata), rispetto alla quale la predetta sanzione risulta accessoria.

Ne deriva che, anche laddove il reato venisse accertato ma risultasse penalmente non censurabile poichè prescritto, il Giudice di merito dovrà comunque revocare l'ordine di demolizione (cfr. Cass. Pen. Sez. III, sent. n. 22317 del 09.05.2017 e, per relationem, Sez. III, n. 756 del 02/12/2010; Sez. VI, n. 44638 del 31/10/2013; Sez. III n. 55092 del 19.05.2016; Sez. III, n. 50441 del 27/10/2015).

La questione rimane di stringente attualità. Nelle ultime settimane, invero, la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha ribadito il medesimo principio in numerose sentenze tra le quali vanno segnalate le sentenze gemelle del 07.07.2017 (nn. 33051, 33061 e 33063) e del 16.06.2017 (nn. 30194 e 30195).

La revoca dell'ordine di demolizione, con ogni evidenza, dovrà disporsi non soltanto nell'ipotesi di prescrizione, bensì anche in tutti gli altri casi di estinzione del reato, quale - ad esempio - la morte del reo (Cass. Pen. Sez. III, Sent. n. 34806 del 17.07.2017).

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di Studio Legale

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