Bancarotta per distrazione e tentativo


Se la disponibilità del bene rimane in capo al fallimento, non può dirsi consumato il reato di bancarotta per distrazione
Bancarotta per distrazione e tentativo
Gli imputati venivano chiamati a rispondere dei delitti di cui agli artt. 81, 110 c.cp. e 216 2° comma RD 267/42 perchè con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso distraevano quote della società alfa, appartenenti alla procedura fallimentare, trasferendole a terzi...

Dall'istruttoria è emerso che tali quote non sono mai pervenute nella sfera giuridica di terzi soggetti e, anzi, non hanno mai abbandonato la sfera giuridica del fallimento (il trasferimento è stato impedito dal Conservatore del registro delle Imprese).

Pertanto, il collegio, aderendo alla subordinata della difesa che invocava l'art 56 c.p., riteneva che "gli imputati abbiano posto in essere più tentativi di bancarotta per distrazione, peraltro mai consumatisi, essendo la disponibilità giuridica e di fatto delle quote della Alfa sempre rimasta in capo al fallimento".

Da tale corretta interpretazione ne è conseguito, evidentemente, il beneficio del termine di prescrizione abbreviato dal tentativo.

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di Avv. Giancarlo Frongia

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