Deducibilità ridotta per i costi delle autovetture


Nuove opportunità di risparmi fiscali dopo la riduzione della deducibilità al 20%: autorizzazione all'uso dell'auto di proprietà dell'amministratore
Deducibilità ridotta per i costi delle autovetture
La scure dell'amministrazione finanziaria si è abbattuta su imprenditori e liberi professionisti, dimezzando la deducibilità ordinaria dei costi relativi agli automezzi.
La legge di stabilità 2013 (art. 1 c. 501 L. 228/2012) ha ulteriormente ridotto dal 40% al 20% la percentuale di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori. Con tale riforma la convenienza fiscale del possesso di un autoveicolo è stata ridotta ai minimi termini: si pensi che sull'acquisto l'impresa potrà dedurre annualmente un ammortamento fiscale massimo pari a € 903,80 per quattro anni, per un totale di € 3.615. Infatti, oltre al limite del 20%, il costo massimo su cui calcolare la quota di ammortamento deducibile è pari a € 18.075,99; anche le autovetture acquisite in leasing sono sottoposte al doppio limite, cioè sia quello del valore massimo di € 18.075,99, che quello del 20%.
I calcoli sono presto fatti: con l'acquisto di un autoveicolo dal costo di € 18.075,99 o superiore, una società di capitali avrà un più che esiguo risparmio finale di imposta Ires pari a € 994, scaglionato in 4 esercizi (€ 248 annui), una società di persone o una ditta individuale avrà un risparmio simile, variabile in base alla propria aliquota progressiva.
Si ricordi che, oltre alla spesa per l'acquisto, sono deducibili per il 20% del loro ammontare ogni altra spesa, quali le spese di impiego (carburanti, lubrificanti,ecc.), le spese di custodia, di manutenzione o riparazione, l'Iva indetraibile.

Una parziale via d'uscita per salvarsi dall`ennesimo inasprimento fiscale è l'autorizzazione all'amministratore a utilizzare il proprio automezzo o un veicolo a noleggio: così facendo le relative spese di trasporto sono integralmente deducibili dal reddito d'impresa, per un importo massimo pari al costo di percorrenza (tariffe ACI) o alle tariffe di noleggio, relativi ad automezzi di potenza non superiore a 17 o 20 cavalli fiscali, per motori rispettivamente benzina o diesel. Qualora vengano utilizzati autoveicoli con una potenza superiore alle suddette cilindrate, le relative spese di trasporto saranno deducibili solo fino a concorrenza del limite previsto per gli autoveicoli di potenza pari a 17 o 20 cavalli fiscali.
Tale opportunità è ancora più interessante se si pensa come il rimborso delle spese per le trasferte al di fuori del Comune non concorre a formare il reddito dell'amministratore che lo percepisce, anche quando il veicolo utilizzato supera i limiti di cui all'art 95 c.3 del Tuir.

Perciò, in sede di acquisto di un automezzo, si dovrà attentamente valutare se acquisirlo come privato o come società e, allo stesso modo, anche dopo l'acquisto si potrà valutare la convenienza di cedere l'automezzo all'amministratore, facendolo uscire dalla sfera economica della società. A tal fine, sarà fondamentale un calcolo di convenienza insieme al proprio consulente fiscale, per valutarne pro e contro.
Infine si ricorda che la percentuale di deducibilità non è stata ridotta per i veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio o assicurativi (che perciò rimane all'originario 80%), e per gli autoveicoli posseduti dai "contribuenti minimi" (50%)

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di Dr. Alessandro Brianza

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