Donazioni: alcuni chiarimenti (parte prima)


"Ma se mando un bonifico a mio figlio, mia moglie, fratello/sorella o altro parente, devo pagare l’imposta sulle donazioni?" Alcuni chiarimenti (1):
Donazioni: alcuni chiarimenti (parte prima)
Innanzitutto , è bene ricordare che:
Il bonifico bancario di una somma di denaro in favore di un soggetto, la cui causale sia una donazione, impone il pagamento dell’imposta sulle donazioni, salvo in alcuni casi espliciti che spiegherò più avanti.
L’imposta va pagata anche se la donazione non avviene con atto notarile, formalità prevista dal codice civile, ma solo per le donazioni di non modico valore; la sanzione per la mancanza di atto pubblico è la nullità della donazione nei confronti delle parti (donante e donatario) e degli altri interessati (ad esempio gli eredi del donante). Tale nullità riguarda solo gli effetti civilistici della donazione, mentre l’atto resta ugualmente valido - e comunque rilevante - nei confronti del fisco. Quindi, a prescindere dalla forma utilizzata per la donazione (semplice bonifico, bonifico accompagnato da scrittura privata di donazione, bonifico a seguito di atto notarile), i rapporti con l’erario non possono essere trascurati.
E` preferibile dunque una Donazione "diretta" o "indiretta"? Andiamo a capirne un po’ di più.
La donazioni dirette e franchigie
La donazione diretta si ha quando il bene oggetto della donazione (ad esempio il denaro) viene dato direttamente al beneficiario. È proprio l’ipotesi del bonifico di denaro con causale: "donazione".
Il caso della donazione fatta con bonifico richiede l’atto notarile e la presenza di due testimoni se si tratta di una cifra cospicua in relazione alle possibilità economiche del donante e del donatario (il codice civile parla di "donazione di non modico valore").
Per tutte le altre è sufficiente anche solo un accordo verbale, il semplice comportamento (l’accredito della somma sul conto) o, al limite, una scrittura privata.
Nel caso in cui la donazione di non modico valore sia effettuata con semplice bonifico bancario, senza cioè l’atto notarile, essa è nulla. La Cassazione, tuttavia, ha ribadito che dal punto di vista tributario le imposte vanno ugualmente pagate come afferma la sentenza della Cassazione. n. 809/2014 per il versamento di somme su un conto cointestato; n. 10991/2013 per la co-intestazione di buoni postali fruttiferi; n. 26983/2008 per la co-intestazione di un libretto bancario; n. 3499/1999 per la co-intestazione di somme di denaro (Cfr. anche Cass. sent. n. 634/12 e n. 22118/10).
Attenzione: non sono dovute le imposte sulla donazione solo nel caso in cui:
la donazione avvenga tra due coniugi o tra padre e figlio, nonno e nipote (e tutti gli altri rapporti in linea diretta come quelli tra gli adottanti e gli adottati, gli affiliati e gli affilianti); e, nello stesso tempo, la donazione non sia superiore a 1 milione di euro (cosiddetta "franchigia").
Dunque, in una donazione tra marito e moglie o tra padre e figlio superiore a 1 milione di euro, si paga l’imposta sulle donazioni ed essa ammonterà al 4% della somma donata. A dover pagare la tassa è il donatario, cioè il ricevente la somma.
Nel caso in cui la donazione avvenga tra fratelli e sorelle, la franchigia è di 100.000 euro. Oltre tale importo, l’imposta è del 6%.
Nel caso di altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al 3° grado, non c’è franchigia e l’imposta è del 6%.
Per tutti gli altri soggetti l’imposta è sempre dell’8%.

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di Andrea Citton

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