Decorrenza termini iscrizione a ruolo:art. 521cpc


pignoramento mobiliare autoveicoli. termini di iscrizione a ruolo.
Decorrenza termini iscrizione a ruolo:art. 521cpc
Relativamente al nuovo pignoramento mobiliare di autoveicoli, disciplinato dall’art. 521 bis cpc, introdotto dalla Legge n. 132/2015, è emersa la problematica di quando il debitore non provvede a consegnare spontaneamente all’IVG il veicolo pignorato.
La questione è stata affrontata dalla giurisprudenza di merito, considerato che dall’indicata consegna del veicolo e conseguente comunicazione da parte dell’I.V.G. al creditore procedente ai sensi dell’art. 521 bis, comma 3, c.p.c. decorre il termine di giorni 30 per l’iscrizione a ruolo.
Si osserva che l’individuazione materiale del veicolo è essenziale ai fini della vendita ma la mancata consegna dello stesso da parte del debitore non può ricadere sul creditore procedente, rendendo in tal modo inutile ed inefficace il ricorso a tali procedure esecutive.
In tal senso è intervenuta la giurisprudenza di merito, che partendo dall’ultimo comma dell’art. 521-bis c.p.c. " si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo", ha statuito che, in caso di mancata consegna del veicolo, trovano applicazione le norme in materia di espropriazione mobiliare presso il debitore ex artt. 513 ss c.p.c. (Tribunale di Padova 25/08/2015).
Pertanto, il dies a quo del termine legale di 30 gg. per il deposito in cancelleria della nota d’iscrizione a ruolo ex artt. 521-bis, commi 3°, 5° e 6° non decorre per la mancata consegna del veicolo pignorato in capo all’ I.V.G., a causa dell’inadempimento dell’obbligo del debitore pignorato, custode ex lege. Il termine di 30 giorni così come quello dei 45 giorni per l’istanza di vendita, decorrerà dal deposito in cancelleria della nota d’iscrizione a ruolo, trovando applicazione l’ultimo comma dell’art. 521 c.p.c..
Qualora il creditore procedente notifichi il pignoramento ma non provveda all’iscrizione a ruolo della procedura mobiliare non decorrono i termini per l’inefficacia del pignoramento ex art. 521 bis cpc e non trova applicazione l’art. 164 ter disp. att. cpc, in quanto presuppone il non rispetto dei termini perentori da parte del creditore procedente.

Invero, sino a quando il debitore non consegna il veicolo all’i.v.g., il creditore non è tenuto ad iscrivere a ruolo il procedimento, che può rimanere sospeso a tempo indeterminato senza che decorra il termine entro cui chiedere la vendita o l’assegnazione (Cfr. CASTAGNO, Il nuovo art. 521 bis c.p.c. nel "sistema" esecuzione forzata, in Giur. It., 2016). In tal caso il giudice non può dichiarare l’inefficacia di un pignoramento non ancora iscritto a ruolo.

Articolo del:


di dr.ssa Lucia Guardascione

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse