Illegittima segnalazione al CRIF


Provvedimento d'urgenza per l'illegittimità della segnalazione al CRIF
Illegittima segnalazione al CRIF
Illegittima segnalazione CRIF: art. 700 c.p.c.

Vi sono state alcune ordinanze emesse da alcuni Tribunali Italiani, che hanno considerato legittimo il ricorso all’art. 700 c.p.c., provvedimento d’urgenza, per la segnalazione illegittima del consumatore presso le Centrali Rischi quale l'EURISC, gestito dalla CRIF Spa. Sul punto anche l’orientamento della Suprema Corte è costante.
L’iscrizione presso la CRIF avviene quando vi è stato il ritardo nel pagamento di più di due rate di un finanziamento.
Quando ci troviamo innanzi ad un ritardo incolpevole del consumatore nel pagare le rate, vi è la possibilità per lo stesso di ricorrere all’art. 700 c.p.c. innanzi all’Autorità Giudiziaria, citando l’intermediario, e ottenere la dichiarazione di illegittimità della segnalazione "a sofferenza" presso i sistemi di informazioni creditizie.
L’intermediario infatti è tenuto per legge ai sensi dall'art. 4, comma 7, del "Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie", che disciplina le modalità di iscrizione dei soggetti sui Sistemi di Informazione Creditizie: "Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie" (Tribunale di Pescara, ordinanza del 21 novembre 2014, dr.ssa Federica Colantonio; Trib. Verona ordinanza del 22 ottobre 2012 e ordinanza del 14 gennaio 2013).
Non trova applicazione il rimedio cautelare previsto dal combinato disposto dell’art. 10, comma 4 del d.lgs n. 150 del 1.9.2011: "L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5" e dall’art. 5 del medesimo d.lgs: "Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. 2. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione puo' essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La sospensione diviene inefficace se non e' confermata, entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1".
La norma che introduce l’istituto della sospensione è collocata immediatamente dopo la disciplina dedicata alle modalità con le quali è possibile fare ricorso contro i provvedimenti del Garante Privacy, per cui la disciplina processuale si riferisce alle modalità con le quali è possibile ottenere la sospensione degli effetti dell'eventuale provvedimento emesso dal Garante Privacy nelle more della sua impugnativa (Tribunale di Verona, ordinanza del 18 marzo 2013, Dott. Vaccari; Tribunale di Verona, ordinanza del 7 luglio 2014, Dr. Tommasi di Vignano; Trib. Milano, ordinanza del 15 ottobre 2014, Dr.ssa Silvia Brat; Trib. Isernia, ordinanza del 5 maggio 2014, Dr.ssa Iaselli; Trib. Lecce, ordinanza del 8 gennaio 2013).
"Allorquando chi agisce per ottenere la sospensione o la cancellazione del proprio nominativo dalla centrale rischi si duole non già delle modalità con cui i dati relativi all'insolvenza siano stati raccolti, trasmessi o gestiti ma semplicemente dell'assenza dei presupposti di fatto che legittimano la segnalazione alla centrale rischi, la relativa controversia non è riconducibile a quelle riguardanti l'applicazione della disciplina sul codice della privacy, ma piuttosto a quelle da responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 cc" (Tribunale di Milano, Sezione VI civile, Dr.ssa Silvia Brat, ordinanza del 15 ottobre 2014; Tribunale di Enna, ordinanza del 3 dicembre 2013).
Per ottenere la sospensione o la cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale Rischi, non bisogna mettere in evidenza l’illecito trattamento dei propri dati personali, ma l’illegittimità della segnalazione per carenza dei presupposti di fatto per potervi procedere, per cui ci troviamo innanzi non ad una controversia riconducibile al Codice della privacy, ma ad una responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c..
Pertanto pienamente legittimo è il ricorso al provvedimento d’urgenza, stante l’assenza di un rimedio cautelare tipico, per ottenere la dichiarazione di illegittimità della segnalazione "a sofferenza" presso i sistemi di informazioni creditizie, se non preceduta dalla comunicazione dell'intermediario al finanziato, circa l'imminente registrazione dei ritardi di pagamento, come previsto dall'art. 4, c. 7 del "Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie" (Tribunale di Roma, Dr. Paolo Catallozzi, ordinanza del 10 dicembre 2013; Tribunale di Milano, sent. n. 3716 del 22 marzo 2010; decisione Arbitro Bancario Finanziario n. 126 del 15.3.10; decisione Arbitro Bancario Finanziario n. 541 del 17.6.10; decisione Arbitro Bancario Finanziario n. 176 del 25.1.11; decisione Arbitro Bancario Finanziario n. Prot. 4200/14 del 28.2.14).



Articolo del:


di Avv. Rosa Guardascione

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