La figura dell'amministratore di condominio


Se il condominio è costituito da più di otto condomini è obbligatoria la nomina di un amministratore
La figura dell'amministratore di condominio
Nell'ipotesi in cui un condominio sia costituito da più di otto condomini è obbligatoria la nomina di un amministratore, al di sotto di tale numero la nomina può essere facoltativa. L'amministratore deve essere votato a maggioranza dei condomini presenti all'assemblea stessa, rappresentanti almeno la metà del valore millesimale.
Ciascun condomino è legittimato a ricorrere all'autorità giudiziaria affinchè in sede di volontaria giurisdizione provveda a nominarne uno. Anche l'amministratore dimissionario può rivolgersi all'autorità giudiziaria per la nomina di un nuovo amministratore o per la sua riconferma senza conseguire alcun risultato.
L'amministratore è tenuto ad esporre in un luogo dell'edificio accessibile ai condomini, ai conduttori e a terzi una targa che riporti le sue generalità, il suo domicilio, l'indirizzo di studio e i suoi recapiti telefonici.
Il compenso dell'amministratore deve essere deliberato dall'assemblea all'atto della nomina, il suo diritto al compenso unitamente alle spese sostenute si prescrive in cinque anni dalla scadenza di ogni gestione.
Nel caso in cui nel condominio vi siano condomini morosi, l'amministratore ha l'obbligo di agire in giudizio nei loro confronti per il recupero del credito entro sei mesi da quando sia approvato il rendiconto consuntivo o quello preventivo, del resto il loro riparto rende il credito certo, liquido ed esigibile.
L'amministratore dura in carica un anno, rinnovabile di un'ulteriore anno, può essere revocato dall'assemblea anche senza giusta causa o dall'autorità giudiziaria solo per giusta causa.
L'amministratore è tenuto, alla cessazione dell'incarico, a consegnare al subentrante tutta la documentazione afferente il condominio e i singoli condomini. Qualora nelle more del passaggio di consegne, l'amministratore debba svolgere attività per evitare pregiudizi al condominio, questa deve essere prestata in forma gratuita.
In caso di revoca giudiziaria dell'amministratore, il giudizio di volontaria giurisdizione si svolge in camera di consiglio con ricorso al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il condominio e l'unico legittimato a contraddire una siffatta domanda da parte del condominio è l'amministratore. L'amministratore che ritenga di essere stato revocato senza un'adeguata motivazione da parte del Tribunale può proporre reclamo alla Corte di Appello, la cui decisione è definitiva non essendo impugnabile per Cassazione. L'amministratore revocato dall'autorità giudiziaria non può più essere nominato dall'assemblea. Nel caso di dimissioni dell'amministratore, il dimissionario è legittimato a ricorrere all'autorità giudiziaria per la nomina del suo successore.
L'amministratore deve godere dei diritti civili, non deve essere condannato per delitti contro il patrimonio o per delitti non colposi per i quali è comminata una pene detentiva non inferiore a due anni e non superiore a cinque, non deve essere sottoposto a misure di prevenzione divenute definitive, come l'esercizio dei pubblici uffici, non deve essere interdetto o inabilitato, non deve essere annotato nell'elenco dei protesti cambiari, deve aver conseguito almeno il diploma di scuola media secondaria di secondo grado, deve aver frequentato un corso di formazione periodica e deve frequentare corsi di formazione continua.
La perdita dei primi cinque requisiti determina la cessazione di diritto dell'incarico. La delibera riguardante la nomina ad amministratore di un soggetto privo dei riquisiti sopra richiesti è nulla, poichè contraria al disposto normativo imperativo.

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di Avv. Sabrina Di Ianni

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