L'inquinamento acustico


Legge 477/85. Rumori. Normale tollerabilità. Risarcimento del danno
L'inquinamento acustico
L’art.2 della Legge 477 del 26/10/1995 definisce l’inquinamento acustico come "l’introduzione di rumori nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi".

E` una definizione ampia che prevede come la tutela dall’inquinamento da rumore non sia finalizzata esclusivamente a salvaguardare l’uomo e le sue esigenze, ma prende in considerazione l’ambiente tout court.

Esistono fondamentalmente due forme di inquinamento acustico alle quali siamo esposti: le fonti di rumore ambientale (il traffico stradale, il rumore degli aerei in prossimità degli aeroporti, il traffico ferroviario) e le fonti di rumore volontarie, alle quali ci si espone per scelta (musica ascoltata ad alto volume o in cuffia, ambienti molto rumorosi come sale cinematografiche o discoteche).

L’esposizione al rumore spiega effetti pregiudizievoli sulla salute umana ed incide negativamente sulla qualità della vita determinando danni all’orecchio interno, che possono manifestarsi inizialmente con la comparsa di tinniti (l’impressione di sentire rumori tipo campanelle o fischi), per poi trasformarsi in una reale riduzione dell’udito, dapprima reversibile, poi permanente.

La soglia di rumore sopra la quale è considerato reale il rischio di danni all’udito (e quindi obbligatoria la protezione, in caso di esposizione sul lavoro) è fissata ad 80 decibel.

Ben più forti sono le fonti di rumore a cui ci sottoponiamo volontariamente: in una discoteca i valori sono compresi fra i 90 e i 110 decibel, mentre nelle cuffie di un lettore MP3 si possono raggiungere i 120 decibel.

Il danno da rumore è risarcibile anche in assenza di una prova rigorosa del danno lamentato nel caso immissioni sonore superiori alla normale tollerabilità.

Non potendo il danno da rumore essere configurato quale danno in re ipsa (in sè stesso), ci si avvale della regola di comune esperienza secondo la quale le immissioni rumorose che superano la normale tollerabilità sono idonee a compromettere l’equilibrio psico-fisico del soggetto ripetutamente esposto ad esse.

Il soggetto danneggiato per effetto della inadeguata insonorizzazione acustica del proprio bene immobile può pretendere vari tipi di danno: danno patrimoniale: danno biologico, danno esistenziale e danno morale.

La distanza dalla quale la comprensione della parola è ancora possibile, serve a definire il livello sonoro in un locale. Per una distanza di 1 metro fra chi parla e chi ascolta valgono i seguenti valori sperimentali:

livello del rumore fino a 70 dB: conversazione normale possibile

livello del rumore a 80 dB: comprensione a voce possibile

livello del rumore a 90 dB: comprensione difficile anche a voce alta

livello del rumore a 100 dB: comprensione possibile solo a voce altissima

livello del rumore a 105 dB: comprensione impossibile

In molti casi la discoteca che arreca danni conseguenti all’esposizione prolungata ad un livello eccessivo di rumore ai vicini è tenuta al risarcimento indipendentemente dalla prova del danneggiamento, in quanto il danno alla salute è presunto.

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di Tecla Trotta

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