Concorso di persone o connivenza non punibile?


Il Tribunale di Roma ha ribadito che la mera consapevolezza della presenza dello stupefacente non è reato, ma semplice connivenza non punibile
Concorso di persone o connivenza non punibile?
Con la sentenza n. 18702 del 01.12.2015 il Tribunale di Roma in composizione monocratica, ribadendo un principio consolidato dalla giurisprudenza di legittimità (su tutte, Cass. Pen. n. 1859/15), ha stabilito che il concorso di persone nel reato è configurabile solo in presenza di un contributo partecipativo, morale o materiale, alla condotta criminosa altrui, caratterizzato dalla coscienza e volontà di arrecare un apporto concorsuale alla realizzazione dell'illecito. Pertanto, perchè possa escludersi il concorso di persone e ritenere la connivenza non punibile - in ipotesi di detenzione illecita di sostanza stupefacente - occorre che l'agente mantenga un comportamento 'meramente passivo', privo cioè di qualsivoglia efficacia causale in ordine alla realizzazione della condotta detentiva altrui.
Nel caso di specie, a seguito di un posto di controllo, i Carabinieri effettuavano la perquisizione di un veicolo sul quale viaggiavano due giovani, entrambi trovati in possesso di denaro, e sul montante destro lato parabrezza dell'abitacolo veniva rinvenuta una confezione contenente 20 involucri chiusi di sostanza stupefacente. In sede di convalida dell'arresto, l'imputato che si trovava alla guida del veicolo riferiva di non sapere della presenza dello stupefacente, mentre l'altro riferiva di detenerlo per uso personale e non per cederlo a terzi.
Il Giudice non ha ritenuto credibile la versione di uno degli imputati relativamente all'uso personale dello stupefacente poichè il quantitativo rinvenuto era ictu oculi incompatibile con detto uso, mentre ha accolto la tesi della difesa dell'altro imputato relativamente alla c.d. connivenza non punibile.
Scrive il giudice, infatti, che può ravvisarsi il concorso nella detenzione (illecita) di droga laddove il soggetto abbia posto in essere un comportamento tale da avere arrecato un contributo partecipativo positivo, morale o materiale, alla realizzazione del delitto. Tale contributo partecipativo può essere di qualsiasi genere: è certamente ravvisabile, quindi, finanche, nella semplice presenza, purchè non meramente casuale, sul luogo dell'esecuzione del reato, quando essa sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o un maggior senso di sicurezza nella propria condotta. Da quanto esposto, discende che deve ritenersi configurabile la connivenza non punibile, in presenza della semplice consapevolezza della condotta criminosa altrui, non caratterizzata da alcun contributo, morale o materiale, volto a favorirla.
Nel caso di specie, la Procura valorizzava sostanzialmente due circostanze fattuali che deponevano per una dichiarazione di responsabilità dell'imputato: 1) la presenza della droga sull'autovettura, di proprietà di un soggetto terzo, a bordo della quale il prevenuto viaggiava come conducente, in compagnia del coimputato; 2) la presunta consapevolezza da parte dello stesso della presenza in auto della sostanza che il compagno per sua ammissione aveva personalmente riposto nella vettura. Orbene, asserisce il giudice, è di tutta evidenza che si tratta di elementi neutri e di per sè non satisfattivi, in assenza di comprovate e spiegate circostanze idonee a dimostrare una compartecipazione attiva da parte dell'imputato al fatto, tale da concretizzarsi in un significativo contributo - morale o materiale - all'illecito perpetrato, nella fase della programmazione e/o dell'esecuzione del reato stesso.
Il percorso argomentativo seguito dal P.M. mostra tutta la sua fragilità al vaglio critico laddove, muovendo dagli elementi sopra indicati, finisce poi con l'ancorare l'affermazione di colpevolezza dell'imputato a mere congetture e supposizioni, del tutto inidonee a superare il confine che delimita la mera connivenza non punibile che, in base al compendio probatorio acquisito - e sulla scorta dei principi di diritto sopra ricordati in tema di concorso di persone nel reato - appare ravvisabile nella oggettiva condotta dello stesso imputato consistita nella consapevolezza della presenza della droga in auto. Né siffatte supposizioni - non potendo riconoscersi alle stesse la dignità di indizi (precisi, gravi e concordanti) - possono corroborare, nella concreta fattispecie, l'ulteriore argomentare del P.M. secondo cui non vi sarebbe stata ragione per il coimputato di coinvolgere l'amico in una vicenda che avrebbe ben potuto, come poi accaduto, portare all'arresto di entrambi nel caso di un eventuale controllo.
Difatti, la difesa ha dimostrato che il veicolo non era di proprietà dell'imputato, che lo stesso svolgeva una stabile attività lavorativa (giustificando così la presenza di denaro) e che non aveva precedenti penali.

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di Avv. Massimo Titi

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