Incentivi alle assunzioni di disoccupati


Incentivi alle assunzioni di disoccupati effettuate nel 2012: al via le domande telematiche
Incentivi alle assunzioni di disoccupati
L`INPS, con circolare n. 98 del 6 Agosto 2014, rende note le modalità di presentazione delle domande per la fruizione dei benefici contributivi per l`assunzione di lavoratori disoccupati che versano in particolari situazioni, previsti dalla L. 191/2009 e prorogati dalla L. 183/2011.

Si tratta degli incentivi previsti:
- per l’assunzione di lavoratori disoccupati ultracinquantenni, titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali;
- per la prosecuzione del rapporto di lavoro con dipendenti già in forza, che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, per i quali siano scaduti determinati incentivi connessi alla condizione di disoccupato del lavoratore;
- per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile;

Il beneficio spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato o proroga a tempo determinato, effettuate nel corso del 2012, di un rapporto di lavoro a tempo determinato in precedenza instaurato, a condizione che il lavoratore:
- fosse destinatario dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari alla data dell’assunzione a tempo determinato;
- avesse compiuto 50 anni alla data della trasformazione a tempo indeterminato o della proroga a tempo determinato.

L’INPS chiarisce che qualora il lavoratore avesse compiuto 50 anni già alla data dell’originaria assunzione a tempo determinato, il beneficio spetta sia per il rapporto a termine originario che per la successiva proroga a tempo determinato o trasformazione a tempo indeterminato; se invece il lavoratore avesse compiuto 50 anni solo alla data della proroga o trasformazione il beneficio spetta solo per la proroga o trasformazione.

L’INPS ricorda infine che per le assunzioni, le proroghe e le trasformazioni effettuate a decorrere dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della Legge n. 92/2012 - c.d. Riforma Fornero), il beneficio spetta a condizione che vengano rispettate le norme che riconoscono un diritto di precedenza alla riassunzione in favore del medesimo lavoratore o di altro lavoratore.

La domanda telematica si riferisce ai soli rapporti di lavoro instaurati nel corso del 2012.
L’Istituto precisa che i datori di lavoro interessati dovranno presentare apposita domanda in via telematica, avvalendosi dell’applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di responsabilità del contribuente" entro il 30 settembre 2014.

La misura del beneficio consiste nella riduzione della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro nella misura prevista dalla normativa vigente per gli apprendisti; tale beneficio è riconosciuto:
- per tutta la durata del rapporto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012;
- nel limite di euro 769.453,38 complessivamente stanziati.

L’incentivo non si applica nei casi in cui il lavoratore già goda della agevolazioni stabilite per l’assunzione dalle liste di mobilità (art. 8, comma 2, e art. 25, comma 9, Legge n. 223/1991).

Le richieste saranno accolte nei limiti delle risorse stanziate. Nel caso in cui queste ultime non fossero sufficienti, la concessione del beneficio avverrà secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione, della proroga a tempo determinato o della trasformazione a tempo indeterminato.

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di Marco Milan - Consulente del Lavoro

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