Concorso docenti e annullamento della graduatoria


Incompatibilità nella nomina della commissione e invalidità del concorso
Concorso docenti e annullamento della graduatoria
Il concorso per il reclutamento dei docenti (c.d. "concorsone") continua a essere al centro dell’attenzione, non solo per la delicatezza delle questioni coinvolte, ma anche perché sembra avere smentito la Corte costituzionale che aveva individuato nello stesso una procedura "semplificata" per garantire la stabilizzazione dei docenti. Infatti, con la sentenza n. 187/2016, la Corte costituzionale ha qualificato la selezione pubblica de quo come procedura esemplificata, in virtù della ratio sottesa alla L. 107/2015. A tal proposito, la Consulta afferma che il piano di copertura "è volto a garantire all’intera massa di docenti precari la possibilità di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell’art. 1 della legge n. 107 del 2015, permettendo loro di ottenere la stabilizzazione grazie o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande (concorsi riservati). In tal modo vengono attribuite serie e indiscutibili chances di immissione in ruolo a tutto il personale interessato, secondo una delle alternative espressamente prese in considerazione dalla Corte di giustizia".
Nessun presagio fu più sbagliato. La realtà ha infatti dato atto di come queste selezioni, tutt’altro che "semplificate", abbiano visto un elevatissimo numero di candidati dichiarati inidonei a ricoprire quei posti che, di fatto, ricoprono da anni.

Come se non bastasse, la giurisprudenza non riesce a fornire indirizzi univoci per chiarire la portata delle incompatibilità a ricoprire la carica di membro della commissione esaminatrice.

L’art. 6 comma 2 del D.M. 96 del 23 febbraio 2016 prevede che il presidente e i commissari delle commissioni giudicatrici debbano non aver svolto o svolgere, a partire dall’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente.

Ora, se è chiaro che l’incompatibilità sussiste laddove il commissario abbia svolto attività o corsi di preparazione propedeutici al concorso in parola (ossia, al c.d. "concorsone") non è di immediata percezione se tale preclusione sussista anche laddove l’attività di preparazione abbia riguardato gli insegnamenti TFA e/o PAS.

Sul punto, sembra registrarsi un contrasto giurisprudenziale.

Da un lato, il CGA, seppur in sede cautelare, aveva escluso che tale causa di incompatibilità sussistesse laddove il commissario avesse svolto attività di insegnamento per i corsi di preparazione al TFA, ritenendo che "appar dubbia l’assimilazione del tirocinio formativo abilitante ad un corso di preparazione" (ordinanza n. 226/2017).

Dall’altro lato, però, con una recente sentenza del TAR Lazio, Roma, ha ritenuto che posto che il Presidente della Commissione ha "svolto attività di formazione per gli insegnamenti PAS, il Collegio ritiene che sia incorso nella causa di incompatibilità per cui è causa e quindi la illegittima composizione della Commissione ha inficiato "a cascata" gli atti dalla stessa emanati" (sentenza n. 9668/2017).

Il contrasto è evidente se solo si considera che, come noto, sia il TFA che il PAS sono percorsi formativi funzionali al successivo inserimento nei ruoli della scuola.

Articolo del:


di Avv. Giuseppe La Rosa

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse